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Ordinanza

Ordinanza n. 1052/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti emesso dalla Questura di Roma il 9 settembre 2025 e notificato il 29 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202601012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Roma, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego si fonda sulla ritenuta mancanza del requisito reddituale previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha prodotto documentazione relativa ai redditi dichiarati, in particolare per gli anni 2020-2022, nonché per gli anni d'imposta 2023 e 2024, sostenendo implicitamente l'esistenza del requisito necessario al rilascio del titolo. L'amministrazione ha svolto accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate, dai quali sarebbe risultata l'irregolarità delle dichiarazioni reddituali.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. A un sommario esame, la documentazione prodotta dal ricorrente non appare idonea a superare gli accertamenti svolti dall'amministrazione presso l'Agenzia delle Entrate, dai quali risulterebbe l'irregolarità delle dichiarazioni relative agli anni 2020-2022 e anche a quelli successivi, 2023 e 2024. Non risulta quindi adeguatamente provato il possesso del requisito reddituale, pari almeno all'assegno sociale, richiesto dall'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il Tribunale ha valutato il fumus boni iuris e ha respinto la sospensione richiesta.

  • art. 9 d.lgs. n. 286/1998

    Richiede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la prova del possesso di un reddito almeno pari all'assegno sociale; il requisito è stato ritenuto non adeguatamente dimostrato alla luce delle irregolarità risultanti dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione del diniego di un titolo di soggiorno può essere negata quando, a un sommario esame, la documentazione prodotta dall'interessato non supera gli accertamenti dell'amministrazione che evidenziano l'irregolarità delle dichiarazioni reddituali.
  • Il requisito reddituale previsto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere adeguatamente provato dall'interessato; la mera produzione di dichiarazioni reddituali contestate dagli accertamenti fiscali non è sufficiente, in sede cautelare, a dimostrare il possesso di un reddito almeno pari all'assegno sociale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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