Sentenza n. 5000/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15815 del 13 agosto 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato in parte la deliberazione dell’Azienda sanitaria relativa alla revoca della precedente procedura e all’avvio di una nuova procedura di stabilizzazione, con esclusione di un posto di dirigente medico in chirurgia pediatrica
Esito
Favorevole al resistente (dirigente medico)
Prevale il privato
La controversia
Una dirigente medica aveva impugnato la deliberazione del Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria che, revocando precedenti deliberazioni nelle quali era previsto anche un posto di dirigente medico nella disciplina di chirurgia pediatrica, aveva avviato una nuova procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, escludendo tale posto. Il TAR aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione, rilevando che l’Azienda non aveva esplicitato né il contenuto delle note regionali richiamate né le ragioni di interesse pubblico alla base della revoca. L’Azienda sanitaria ha appellato la sentenza con un unico articolato motivo, deducendo erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dei presupposti dell’atto, omessa valutazione di un elemento decisivo e violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992. Secondo l’appellante, la motivazione dell’esclusione sarebbe stata individuabile nel fatto che la specializzazione in chirurgia pediatrica non rientrava nella dotazione organica dell’Azienda e che la dirigente non svolgeva mansioni di chirurgo pediatra. L’appellata ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che una successiva deliberazione, adottata in dichiarata esecuzione della sentenza di primo grado, avrebbe confermato l’esclusione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’Azienda sanitaria, soccombente in primo grado, aveva confermato il proprio interesse alla decisione e aveva insistito per l’integrale accoglimento dell’appello. Nel merito ha rigettato l’appello. La successiva deliberazione dell’Azienda non superava la ragione fondante della sentenza appellata. Il giudice ha confermato che la deliberazione impugnata aveva revocato precedenti atti nei quali era previsto il posto di dirigente medico in chirurgia pediatrica e aveva escluso tale posto dalla nuova procedura, senza esplicitare il contenuto delle note regionali richiamate e, soprattutto, senza indicare le concrete ragioni di interesse pubblico poste a fondamento della revoca. Il fatto che la dirigente avesse individuato, sulla base di chiarimenti acquisiti, una possibile motivazione sostanziale dell’esclusione non suppliva al difetto della motivazione contenuta nell’atto. L’Azienda non aveva contestato che la disciplina di chirurgia pediatrica figurasse nella dotazione organica secondo la deliberazione precedentemente revocata, né aveva confutato l’accertamento del TAR relativo all’omessa indicazione dell’interesse pubblico. Pur riconoscendo l’esistenza del potere discrezionale di revoca, il Consiglio di Stato ha ribadito che tale potere, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, deve essere sorretto dall’esplicitazione di concrete ragioni di pubblico interesse. L’appello è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
la revoca ... avrebbe dovuto essere motivata da concrete ragioni di pubblico interesse
La revoca di precedenti atti amministrativi richiede l’esplicitazione delle concrete ragioni di pubblico interesse che giustificano il ritiro; il mero richiamo ad autorizzazioni o atti presupposti, senza indicarne il contenuto e la rilevanza, non è sufficiente.
art. 1, comma 268, lettera b), l. 234/2021
La procedura di stabilizzazione del personale dirigente precario era stata avviata sulla base della disposizione, ma la decisione non sviluppa ulteriori profili interpretativi della norma.
art. 15, comma 7, d.lgs. 502/1992
La violazione della disposizione è stata dedotta dall’Azienda sanitaria, ma l’appello è stato respinto senza una specifica interpretazione della norma.
art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base delle memorie depositate dalle parti, senza incidere sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- L’amministrazione può esercitare il potere discrezionale di revoca di precedenti atti, ma deve esplicitare nell’atto le concrete ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ritiro; l’esistenza astratta del potere non esonera dall’obbligo di motivazione.
- Quando la revoca modifica una precedente determinazione amministrativa e incide sull’inclusione di un posto o di una posizione in una procedura di stabilizzazione, la motivazione deve chiarire il percorso logico seguito, il contenuto degli atti presupposti e le ragioni per cui l’interesse pubblico impone la modifica.
- Il mero richiamo a note o autorizzazioni di un’altra amministrazione, senza esplicitarne il contenuto e la concreta incidenza sulla decisione, non soddisfa l’obbligo di motivazione del provvedimento di revoca.
- La motivazione dell’atto amministrativo deve risultare dal provvedimento stesso; non può essere sostituita o integrata dal fatto che il destinatario abbia ricostruito aliunde, mediante chiarimenti dell’amministrazione, una possibile ragione sostanziale della decisione.
- L’interesse dell’appellante alla decisione non viene meno quando la parte soccombente in primo grado dichiara espressamente di voler ottenere l’integrale accoglimento dell’appello, anche in presenza di un successivo atto amministrativo adottato in pendenza del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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