Sentenza n. 1836/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, (sezione prima) n. 696/2021, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive e dell’area di sedime, adottata a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 696/2021, chiedendone la riforma. In via preliminare ha domandato la riunione con altro appello, relativo alla sentenza concernente l’ordinanza di demolizione e l’accertamento dell’inottemperanza, deducendo che il ricorso deciso con la sentenza impugnata era in realtà un ricorso per motivi aggiunti erroneamente iscritto come autonomo. Nel merito ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 3, della legge regionale Lazio n. 15/2008, eccesso di potere per difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti, sostenendo che l’acquisizione al patrimonio comunale avrebbe dovuto essere preceduta dal frazionamento catastale della particella interessata dall’abuso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di riunione, rilevando che l’altro appello era stato dichiarato estinto per perenzione con decreto presidenziale. Ha inoltre ritenuto ormai coperta da giudicato la natura abusiva delle opere, non essendo più possibile rimettere in discussione gli atti presupposti di demolizione e di accertamento dell’inottemperanza. Nel merito ha giudicato infondato il motivo relativo al mancato frazionamento catastale. L’art. 15, comma 3, della legge regionale Lazio n. 15/2008 configura il frazionamento come adempimento funzionale alla precisa definizione dell’area da acquisire; esso non è necessario quando il bene e l’area di sedime siano già puntualmente individuati nell’ordinanza di demolizione e nell’atto di acquisizione. Tale interpretazione è coerente con l’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, che non subordina l’acquisizione al previo frazionamento catastale. Nel caso concreto l’ordinanza indicava gli estremi catastali, rinviava a una planimetria e specificava che l’acquisizione riguardava soltanto la parte della particella interessata dall’abuso, senza risultare l’acquisizione di aree ulteriori. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non si è costituito in appello.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008
“l’atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire definisce la consistenza dell'area da acquisire, previo frazionamento catastale effettuato dall'ufficio tecnico comunale, ovvero, in caso di carenza di organico e/o delle necessarie strumentazioni topografiche, da tecnici esterni all'amministrazione”
Il frazionamento catastale è funzionale alla definizione della consistenza dell’area da acquisire e non costituisce un adempimento necessario quando l’area e il bene abusivo siano già puntualmente identificati nell’ordinanza di demolizione e nell’atto di acquisizione.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La disciplina statale dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non subordina la legittimità dell’acquisizione al previo frazionamento della particella catastale, purché l’area da acquisire sia precisamente individuata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il frazionamento catastale previsto dalla disciplina regionale in materia di acquisizione al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione è un adempimento funzionale alla precisa delimitazione dell’area da acquisire, non un requisito autonomo e indefettibile di validità dell’acquisizione.
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive e dell’area di sedime è legittima anche senza previo frazionamento catastale quando l’atto di acquisizione individua con precisione il bene e l’area interessata dall’abuso mediante estremi catastali, planimetrie o altri elementi idonei, senza estendere l’acquisizione ad aree ulteriori.
- Una volta divenuti definitivi gli atti presupposti che accertano la natura abusiva delle opere e l’inottemperanza all’ordine di demolizione, tali questioni non possono essere rimesse in discussione nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto successivo di acquisizione al patrimonio comunale.
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