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Sentenza

Sentenza n. 514/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio rigetto e/o silenzio inadempimento dell' l'I.N.P.S., Direzione Centrale, I.N.P.S., dell' I.N.P.S. Direzione provinciale di -OMISSIS- e dell' I.N.P.S. Direzione provinciale -OMISSIS- della richiesta avanzata dai ricorrenti di ricalcolo del trattamento di fine servizio TFS con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; e ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di -OMISSIS- (indicati in narrativa e prodotti per -OMISSIS-: prospetto di liquidazione elaborato dalla sede INPS di -OMISSIS- in data 15.09.2022 protocollo -OMISSIS- - pratica n. -OMISSIS-; per -OMISSIS-: prospetto di liquidazione elaborato dalla sede INPS di -OMISSIS- in data 30.09.2021 -OMISSIS- - pratica n. -OMISSIS-; per -OMISSIS-: prospetto di liquidazione elaborato dalla sede INPS di -OMISSIS- protocollo -OMISSIS- -OMISSIS- --OMISSIS- - pratica n. -OMISSIS-) - nella parte in cui non attribuiscono agli stessi i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo e condanna dell'Inps alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovuto a ciascuno ricorrente secondo il diritto di ogniuno oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del diritto al saldo, con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge;

Giustizia amministrativa202300135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio-rigetto e/o silenzio-inadempimento dell’INPS sulla richiesta di ricalcolo del TFS, nonché prospetti di liquidazione del TFS privi dell’inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la liquidazione del trattamento di fine servizio, sostenendo di avere diritto all’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, come novellato dall’art. 21 della l. n. 232/1990. Tutti erano appartenenti all’Arma dei Carabinieri, avevano cessato il servizio dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, e avevano ricevuto dall’INPS una liquidazione del TFS senza la maggiorazione. L’INPS ha eccepito, tra l’altro, la tardività della domanda e ha sostenuto che l’applicazione del beneficio fosse controversa per il personale delle Forze armate, richiamando direttive ministeriali concernenti gli oneri finanziari. Ha inoltre chiesto l’acquisizione dall’amministrazione ex datrice di lavoro dei dati retributivi necessari al ricalcolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla maggiorazione dei sei scatti stipendiali nella determinazione del TFS, condannando l’INPS a riliquidare e corrispondere le somme dovute. Ha ritenuto integrati i requisiti normativi, poiché i ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri e collocati a riposo, avevano compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Ha respinto l’eccezione di decadenza, affermando che il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo. Ha escluso che l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997, relativo al pagamento della contribuzione per il riconoscimento dei sei scatti ai fini della base pensionabile, condizioni anche la quantificazione della buonuscita. Ha inoltre ritenuto che considerazioni di sostenibilità della spesa pubblica o un’interpretazione costituzionalmente orientata non possano sovvertire il chiaro tenore della disposizione legislativa. L’istanza istruttoria dell’INPS è stata respinta, poiché l’Istituto deve acquisire d’ufficio dall’amministrazione ex datrice di lavoro i dati necessari, come già avvenuto per la liquidazione originaria. Sulle maggiori somme dovute spettano, dalla scadenza del termine di 27 mesi dalla cessazione volontaria del rapporto e fino al saldo, gli interessi legali e, per l’eventuale eccedenza rispetto al tasso legale, la rivalutazione monetaria, senza cumulo integrale tra i due istituti. L’INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, convertito in l. n. 472/1987

    anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile

    Attribuisce al personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia con qualifiche equiparate sei scatti del 2,50 per cento, calcolati sull’ultimo stipendio, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il beneficio spetta anche a chi chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Ha novellato la disciplina dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 rilevante per l’attribuzione dei sei scatti stipendiali.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997

    i sei aumenti periodici di stipendio…sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La disposizione opera ai fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione del trattamento di fine servizio.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    Concorre a fondare il riconoscimento degli interessi e dell’eventuale rivalutazione sulle maggiori somme dovute.

  • art. 3, comma 2, d.l. n. 79/1997, convertito in l. n. 140/1997

    Rileva per la decorrenza degli interessi sulle somme di TFS dovute dopo la scadenza del termine di 27 mesi dalla cessazione volontaria del rapporto.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Esclude il cumulo integrale tra interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro pubblico di natura retributiva, pensionistica, assistenziale e risarcitoria.

Massime di principio

  • Il personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile ha diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, anche quando il collocamento a riposo avvenga a domanda.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto al diritto patrimoniale ai sei scatti, ma incide esclusivamente sulla possibilità di ottenere la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti.
  • La disciplina dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997, che subordina il riconoscimento dei sei scatti al pagamento della contribuzione residua ai fini della base pensionabile, non condiziona l’inclusione degli scatti nella quantificazione del trattamento di fine servizio.
  • In presenza di una chiara previsione legislativa attributiva di una prestazione previdenziale, considerazioni di sostenibilità finanziaria o interpretazioni costituzionalmente orientate non possono attribuire alla disposizione un significato opposto al suo tenore letterale.
  • L’ente previdenziale tenuto a riliquidare il trattamento di fine servizio deve acquisire d’ufficio dall’amministrazione ex datrice di lavoro i dati retributivi necessari al calcolo, senza trasferire sul beneficiario l’onere di un’apposita istanza istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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