Cassazione Penale, Sentenza n. 39194/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con tre censure principali: 1) errata qualificazione giuridica del fatto rispetto al capo A) contestando la configurazione della truffa aggravata anziché della ricettazione in assenza dell'elemento oggettivo sul possesso illecito del bene; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo B) (violazione di domicilio in concorso), perche' la vittima non ha riconosciuto il ricorrente come il visitatore che si era qualificato come avvocato; 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale positivo del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) sul piano della truffa (capo A) ha confermato che l'utilizzo materiale del bancomat della vittima, ripreso dalle telecamere, integra la partecipazione al piano truffaldino e giustifica la qualificazione come truffa aggravata; 2) in ordine alla violazione di domicilio (capo B) ha richiamato la giurisprudenza che ammette la concorsualita' formale tra violazione di domicilio e truffa quando l'accesso in abitazione avviene per effetto dell'inganno e risulta strumentale alla truffa; la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la presenza del ricorrente nel disegno criminoso in ragione dei prelievi effettuati con il bancomat; 3) quanto alle attenuanti generiche, il diniego e' stato considerato motivato alla luce della gravita', della preordinazione e della professionalita' del fatto, con riferimento ai parametri dell'art. 133 cod. pen. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Predisposizione della trattazione con contraddittorio cartolare in Cassazione per il ricorso
art. 614 cod. pen.
Norma che punisce la violazione di domicilio; la Corte afferma che il reato può concorrere formalmente con la truffa quando l'accesso avviene per effetto dell'inganno e risulta strumentale al reato contro il patrimonio
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha ritenuto che i parametri (gravità, preordinazione, professionalità) ostano al riconoscimento delle attenuanti
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, sent. n. 11989 del 24/02/2010 e Sez. 2 n. 14188/17 del 25/01/2017)
Precedenti che confermano la possibilità di concorso formale tra violazione di domicilio e truffa e che l'introduzione in abitazione mediante inganno si qualifica come violazione di domicilio strumentale alla truffa
Massime di principio
- L'utilizzo materiale del mezzo di pagamento della vittima (es. bancomat) ripreso da sistemi di videosorveglianza può costituire prova significativa della partecipazione al piano truffaldino, anche se la vittima non riconosce il soggetto quale persona introdottasi in casa
- La mancata identificazione visiva del ricorrente da parte della vittima non esclude la responsabilità concorrente quando vi siano elementi oggettivi che collegano l'imputato al profitto della truffa
- Il reato di violazione di domicilio può concorrere formalmente con la truffa se l'accesso nell'abitazione è avvenuto mediante inganno e risulta strumentale alla realizzazione della truffa
- La Corte di legittimità verifica la logicità e la completezza della motivazione dei giudici di merito, ma non riforma valutazioni probatorie adeguatamente motivate sulla base di elementi concreti; quindi i rilievi di merito sono ammissibili in Cassazione solo se sussistono profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza di motivazione
- Il diniego delle attenuanti generiche è giustificabile quando il fatto evidenzia preordinazione, professionalità e particolare gravità; tali valutazioni, se adeguatamente motivate, sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità
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