Cassazione Civile, Ordinanza n. 10580/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva respinto il suo appello contro l'annullamento di cartelle e intimazione relativi a debiti fiscali notificati a una società di persone ormai estinta. La controversia ruotava attorno alla riferibilità degli atti alla contribuente, in quanto socia illimitatamente responsabile della società estinta. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2291 e 2312 c.c., sostenendo che la socia rispondeva dei debiti sociali anche dopo l'estinzione della società. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, lamentando che la CTR avrebbe negato la responsabilità della socia pur affermando in astratto la successione dei soci nei debiti della società estinta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la motivazione della CTR era comprensibile: il giudice di merito aveva sì richiamato il principio della responsabilità del socio per i debiti della società estinta, ma aveva escluso la responsabilità nel caso concreto perché l'intimazione risultava notificata alla contribuente come debitrice in proprio e non come socia coobbligata. È stato invece accolto il primo motivo, poiché la CTR non aveva adeguatamente considerato che la mancata indicazione della qualità di socia nell'intimazione non era di per sé decisiva, dovendosi valutare anche l'eventuale regolare notifica delle cartelle prodromiche e la prova della qualità di socia, emergente dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Richiamato per affermare la responsabilità illimitata dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali.
Richiamato per sostenere la persistenza della responsabilità dei soci per i debiti della società dopo la sua estinzione, secondo la successione dei soci nella posizione debitoria sociale.
Massime di principio
- Per i debiti fiscali di una società di persone estinta, la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili non è esclusa in linea di principio dalla sopravvenuta estinzione della società, dovendosi verificare la concreta riferibilità del debito al socio.
- La mancata indicazione, nell'atto di intimazione, della qualità di socio non è di per sé decisiva a escludere la responsabilità, se risultano regolarmente notificate le cartelle presupposte e se la qualità di socio è documentalmente provata.
- La denuncia di nullità per motivazione apparente o contraddittoria è infondata quando la decisione consenta di ricostruire con chiarezza l'iter logico seguito dal giudice di merito, anche se la conclusione venga poi ritenuta errata nel merito.
- Nel giudizio sulla debenza di somme iscritte a ruolo nei confronti del socio di società estinta, il giudice deve valutare non solo il contenuto formale dell'intimazione, ma anche la notificazione degli atti presupposti e la qualità soggettiva del destinatario.
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