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Sentenza

Sentenza n. 377/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2657/2023 resa dalla Corte di Appello di Napoli il 6/9.6.2023.

Giustizia amministrativa202500296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli che condannava il Comune al pagamento di somme e spese processuali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2657/2023 della Corte di Appello di Napoli, che aveva condannato il Comune al pagamento di € 5.030,90, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali. Nel corso del giudizio è emerso che il Comune aveva dichiarato il dissesto finanziario nel 2018 e che era stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione. Il TAR ha prospettato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che il credito derivasse da fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto e rientrasse quindi nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, con conseguente impossibilità di procedere mediante esecuzione individuale. I ricorrenti hanno contestato la rilevanza del dissesto e l’utilizzabilità dei documenti depositati dal Comune tardivamente, sostenendo che il deposito fosse avvenuto in violazione del termine previsto dall’art. 73 c.p.a. e che lo stato di dissesto fosse comunque sfornito di prova.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000. I crediti oggetto del giudizio di ottemperanza, sorti in relazione a fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto, rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione e non possono essere fatti valere mediante esecuzione individuale nei confronti dell’ente dissestato. Il giudice ha ritenuto non decisiva la contestazione relativa al deposito tardivo della documentazione sul dissesto: lo stato di dissesto e gli atti connessi sono atti pubblici legalmente conoscibili e, comunque, il TAR può rilevare d’ufficio la causa di inammissibilità prevista direttamente dalla legge. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato civile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibilità per le parti di presentare memorie sulla questione dell’inammissibilità prospettata dal giudice.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Preclude l’esecuzione individuale dei crediti anteriori alla dichiarazione di dissesto, attribuendone la gestione all’Organo Straordinario di Liquidazione; sulla base di tale norma il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Quando il credito azionato in ottemperanza nei confronti di un ente locale deriva da fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto, esso rientra nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione e non può essere oggetto di esecuzione individuale mediante il giudizio di ottemperanza.
  • La causa di inammissibilità derivante dall’inibizione legale dell’esecuzione individuale dei crediti anteriori al dissesto può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’ottemperanza, anche a prescindere dalla tempestività del deposito in giudizio della documentazione relativa al dissesto.
  • Lo stato di dissesto dell’ente locale e gli atti che lo dichiarano o ne conseguono, essendo oggetto di pubblicità legale e conoscibilità istituzionale, possono essere considerati dal giudice ai fini della verifica della procedibilità dell’esecuzione individuale del credito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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