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Circolare

Circolare numero 16 del 29-01-2016

Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione. Lavoro ripartito (art. 41 D.lgs. 276/2003).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per effetto della variazione ISTAT pari a -0,1% e del principio di non riduzione dell’adeguamento previsto dalla legge di Stabilità 2016, per il 2016 restano confermate le fasce retributive già pubblicate per il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico. Sono richiamati gli esoneri contributivi vigenti, la minore aliquota ASPI per i datori soggetti a CUAF e il contributo addizionale dell’1,40% per i rapporti a tempo determinato, esclusi i casi di sostituzione di lavoratori assenti. La circolare riporta inoltre gli importi contributivi orari, i coefficienti di ripartizione delle aliquote e chiarisce che, dal 25 giugno 2015, il lavoro ripartito non è più attivabile con nuove comunicazioni obbligatorie, pur restando validi i rapporti già in essere.

Contributi previdenziali per i lavoratori domestici per l’anno 2016 e disciplina del lavoro ripartito

Contributi per i lavoratori domestici 2016 e disciplina del lavoro ripartito

La circolare aggiorna il quadro contributivo per i lavoratori domestici per l’anno 2016 e, contestualmente, richiama la soppressione della disciplina del lavoro ripartito a decorrere dal 25 giugno 2015. Il documento chiarisce che la variazione ISTAT negativa non comporta alcuna riduzione delle fasce retributive, le quali restano quindi ferme ai livelli già pubblicati per l’anno precedente.

Adeguamento ISTAT e conferma delle fasce

L’ISTAT ha comunicato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a -0,1% tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 e il periodo gennaio 2015-dicembre 2015. La circolare richiama l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui l’adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali non può risultare inferiore a zero.

Per effetto di tale regola, per il 2016 sono confermate le fasce di retribuzione già pubblicate con la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015, da utilizzare come base per il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico.

Esoneri e aliquote applicabili

Restano validi gli esoneri contributivi previsti:

  • dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001;
  • dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come già indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006.

Viene inoltre confermata la minore aliquota contributiva per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) nei casi in cui il datore di lavoro sia soggetto al contributo CUAF, con effetti sull’aliquota complessiva dovuta.

Contributo addizionale sui rapporti a tempo determinato

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale previsto dall’art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il contributo è a carico del datore di lavoro ed è pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, definita anche come retribuzione convenzionale.

La circolare specifica che tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Importi contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

Per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 sono riportati gli importi dei contributi orari distinti in base alla retribuzione effettiva e convenzionale, con e senza quota CUAF, e con o senza contributo addizionale per i contratti a tempo determinato.

Le fasce retributive considerate sono:

  • fino a € 7,88;
  • oltre € 7,88 fino a € 9,59;
  • oltre € 9,59;
  • orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, con retribuzione convenzionale pari a € 5,07.

La tabella distingue inoltre la parte a carico del lavoratore, indicata tra parentesi, e precisa gli importi orari dovuti nei diversi casi. I dati sono riferiti ai lavoratori italiani e stranieri e si applicano sia ai rapporti ordinari sia ai rapporti a termine soggetti all’addizionale dell’1,40%.

Coefficienti di ripartizione delle aliquote

La circolare riporta i coefficienti di ripartizione per i lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. Sono indicati:

  • F.P.L.D.;
  • ASpI;
  • C.U.A.F.;
  • maternità;
  • INAIL;
  • fondo di garanzia TFR;
  • contributo addizionale, nei casi di contratto a tempo determinato.

Per ciascun regime sono esposti sia i valori percentuali sia i coefficienti di ripartizione, tutti ricondotti al totale unitario pari a 1,000000.

Lavoro ripartito: abrogazione della disciplina

La circolare affronta infine il tema del lavoro ripartito ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 276/2003. Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015 e attuativo del Jobs Act (legge delega 10 dicembre 2014, n. 183), ha abrogato la previgente disciplina del job sharing.

Di conseguenza, dal 25 giugno 2015 non è più possibile presentare comunicazioni obbligatorie di assunzione per questa tipologia contrattuale. Restano invece validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

Riferimenti normativi richiamati

A supporto della disciplina contributiva, la circolare richiama numerose disposizioni normative, tra cui:

  • la sostituzione della DS con l’ASpI ai sensi dell’art. 2 della legge n. 92/2012;
  • il contributo addizionale dell’1,40% per i rapporti non a tempo indeterminato;
  • l’incremento dello 0,30% a carico del lavoratore per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dal 1° gennaio 2007;
  • gli esoneri CUAF, maternità e disoccupazione introdotti dalla legge n. 266/2005;
  • l’esonero CUAF previsto dalla legge n. 388/2000;
  • la riduzione del contributo per l’indennità economica di maternità;
  • la soppressione di contributi collegati al fondo di rimpatrio, Enaoli, TBC e S.S.N. a seguito di successive riforme legislative.

Nel complesso, il documento fornisce quindi il quadro aggiornato per il calcolo dei contributi dei lavoratori domestici nel 2016 e chiarisce la cessazione della disciplina del lavoro ripartito per le nuove assunzioni.

Punti principali

Adeguamento ISTAT e conferma delle fasce retributive 2016

L’ISTAT ha rilevato una variazione del -0,1% nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra gennaio-dicembre 2014 e gennaio-dicembre 2015. Tuttavia, l’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015 stabilisce che la percentuale di adeguamento non può essere inferiore a zero. Per questo motivo, per l’anno 2016 sono confermate le fasce di retribuzione già pubblicate con la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015, da utilizzare per il calcolo dei contributi dei lavoratori domestici.

Esoneri e aliquote contributive

Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 della legge n. 388/2000, con decorrenza 1° febbraio 2001, e quelli introdotti dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, con decorrenza 1° gennaio 2006. È confermata la minore aliquota contributiva per l’ASpI a carico dei datori di lavoro soggetti a contributo CUAF, con riflesso sull’aliquota complessiva.

Contributo addizionale per i rapporti a tempo determinato

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Il contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Importi dei contributi orari per il 2016

La circolare riporta gli importi contributivi orari da applicare dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, distinti tra retribuzione effettiva e convenzionale, con e senza quota CUAF, e tra rapporti ordinari e rapporti a tempo determinato soggetti al contributo addizionale. Per i lavoratori italiani e stranieri, le soglie retributive indicate sono fino a € 7,88, oltre € 7,88 fino a € 9,59, oltre € 9,59, e, per l’orario superiore a 24 ore settimanali, retribuzione convenzionale di € 5,07. Sono inoltre specificate le quote a carico del lavoratore, indicate tra parentesi.

Coefficienti di ripartizione delle aliquote

Sono riportati i coefficienti di ripartizione delle aliquote per i lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF, sia nel regime ordinario sia nel regime con contributo addizionale per i contratti a termine. Le tabelle indicano le componenti F.P.L.D., ASpI, CUAF, maternità, INAIL, contributo addizionale e fondo di garanzia TFR, con i rispettivi pesi percentuali e coefficienti complessivi pari a 1,000000.

Lavoro ripartito: abrogazione e regime transitorio

Il D.Lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, ha abrogato la disciplina previgente del lavoro ripartito (job sharing) già contenuta nell’art. 41 del D.Lgs. n. 276/2003. Dal 25 giugno 2015 non è più possibile presentare comunicazioni obbligatorie di assunzione per questa tipologia contrattuale. Restano tuttavia validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare elenca i principali riferimenti normativi utilizzati per la determinazione delle aliquote e delle esenzioni: sostituzione della DS con ASpI ex art. 2, legge n. 92/2012; contributo addizionale dell’1,40% per i rapporti non a tempo indeterminato; incremento dello 0,30% a carico del lavoratore per gli iscritti all’AGO dal 1° gennaio 2007; esoneri e riduzioni contributive previsti dalle leggi finanziarie e da altre disposizioni in materia di CUAF, maternità, disoccupazione, immigrazione e soppressione di contributi precedenti.

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