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Circolare

Circolare numero 15 del 29-01-2016

1. Premessa. 2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito. 3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale. 4. Massimale di reddito annuo imponibile. 5. Contribuzione a saldo 6. Imprese con collaboratori. 7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. 8.Termini e modalità di versamento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per il 2016 le aliquote contributive IVS dovute da artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS, includendo riduzioni per over 65 già pensionati, agevolazioni per collaboratori under 21, contributo aggiuntivo per i commercianti e contributo maternità. Sono inoltre indicati minimale e massimale di reddito, calcolo dei contributi sul minimale e sull’eccedenza, contributo a saldo, criteri per imprese con collaboratori, casi particolari di affittacamere e produttori di assicurazione, nonché termini e modalità di versamento con F24.

Aliquote e contributi INPS 2016 per artigiani e commercianti

Aliquote contributive e contributi per artigiani e commercianti nel 2016

La circolare disciplina la contribuzione dovuta per l’anno 2016 dagli iscritti alle gestioni autonome INPS degli artigiani e dei commercianti. Vengono aggiornate le aliquote IVS, i limiti di reddito rilevanti, i contributi sul minimale e sulla quota eccedente, nonché le modalità di versamento e alcuni regimi agevolativi o particolari.

Aliquote contributive ordinarie e agevolazioni soggettive

L’art. 24, comma 22, del decreto-legge n. 201/2011, come convertito, ha previsto l’incremento progressivo delle aliquote pensionistiche fino al 24%; per il 2016 l’aliquota di finanziamento risulta quindi pari al 23,10% per gli artigiani e al 23,19% per i commercianti.

Restano applicabili:

  • la riduzione del 50% dei contributi per artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni e già pensionati presso gestioni INPS, ai sensi dell’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997;
  • le agevolazioni per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore a 21 anni previste dall’art. 1, comma 2, della legge n. 233/1990.

Per i soli iscritti alla gestione commercianti si aggiunge lo 0,09% previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 207/1996 per l’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, il cui obbligo di versamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018. È inoltre dovuto il contributo per maternità, fissato in 0,62 euro mensili per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per effetto della variazione ISTAT negativa (-0,1%) e del principio di non riducibilità dell’adeguamento sotto zero previsto dalla legge n. 208/2015, il minimale annuo di reddito per il 2016 resta invariato rispetto al 2015 e si conferma in 15.548,00 euro.

Il minimale deriva dalla moltiplicazione per 312 del minimale giornaliero di retribuzione pari a 47,68 euro, con l’aggiunta di 671,39 euro ai sensi dell’art. 6 della legge n. 415/1991.

Sulla base di tale minimale, la circolare riporta i contributi annui dovuti:

  • artigiani: 3.599,03 euro per titolari di qualunque età e collaboratori over 21; 3.132,59 euro per collaboratori under 21;
  • commercianti: 3.613,02 euro per titolari di qualunque età e collaboratori over 21; 3.146,58 euro per collaboratori under 21.

Sono anche indicati i corrispondenti importi mensili per i periodi inferiori all’anno solare:

  • artigiani: 299,92 euro per titolari e over 21; 261,05 euro per under 21;
  • commercianti: 301,09 euro per titolari e over 21; 262,22 euro per under 21.

La circolare precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo vanno riferiti a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per il 2016 è dovuto anche sulla quota di reddito d’impresa eccedente il minimale di 15.548,00 euro, fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, fissata per il 2016 in 46.123,00 euro.

Per i redditi superiori a tale soglia si applica l’aumento di un punto percentuale previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992. Le aliquote risultano quindi:

  • artigiani: 23,10% fino a 46.123,00 euro e 24,10% oltre tale importo; per under 21, 20,10% fino a 46.123,00 euro e 21,10% oltre;
  • commercianti: 23,19% fino a 46.123,00 euro e 24,19% oltre; per under 21, 20,19% fino a 46.123,00 euro e 21,19% oltre.

Questo contributo è definito come contributo a conguaglio e, sommato a quello sul minimale, costituisce acconto rispetto ai contributi complessivamente dovuti sui redditi d’impresa prodotti nel 2016.

Massimale di reddito annuo imponibile e contributo massimo

L’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990 stabilisce che, per chi supera il limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione AGO, la quota eccedente è presa in considerazione ai fini contributivi fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per il 2016 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.872,00 euro, ottenuto sommando 46.123,00 euro e 30.749,00 euro.

La circolare chiarisce che tali limiti sono individuali e riguardano il singolo soggetto operante nell’impresa, non l’impresa nel suo complesso. Precisa inoltre che essi si applicano ai soggetti con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 o che possano farla valere.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari a 100.324,00 euro e non è frazionabile mensilmente.

La circolare riporta anche i contributi massimi IVS dovuti nelle diverse ipotesi di anzianità e di età del collaboratore.

Contribuzione a saldo

Il contributo IVS degli artigiani e commercianti, ai sensi della legge n. 438/1992:

  • è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non solo su quelli derivanti dall’attività che dà titolo all’iscrizione;
  • si riferisce ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo afferisce.

Se la somma dei contributi sul minimale e dei contributi a conguaglio versati alle scadenze previste è inferiore a quanto dovuto sulla totalità del reddito d’impresa del 2016, occorre versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Imprese con collaboratori

La circolare distingue due ipotesi:

  • imprese familiari legalmente costituite: i contributi del titolare e dei collaboratori si calcolano in base alla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
  • aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, ma il totale attribuito non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi si determinano sulla quota attribuita a ciascun soggetto.

Casi particolari: affittacamere e produttori di assicurazione

Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Per essi è dovuto soltanto il contributo percentuale IVS sull’effettivo reddito, maggiorato del contributo maternità di 0,62 euro mensili.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati mediante modello F24 alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio 2016;
  • 22 agosto 2016;
  • 16 novembre 2016;
  • 16 febbraio 2017, per il pagamento delle quattro rate sul minimale.

Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016, il versamento deve avvenire entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Dal 2013 l’Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi necessari al pagamento: tali informazioni sono disponibili nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, tramite l’opzione "Dati del mod. F24", dalla quale è anche possibile visualizzare e stampare il modello di pagamento in PDF. Per ulteriori informazioni la circolare rinvia ai messaggi n. 5769/2012 e n. 11762/2013.

Punti principali

Aliquote contributive 2016

Per il 2016 l’aliquota IVS per artigiani è pari al 23,10% e per commercianti al 23,19%. Rimane ferma la riduzione al 50% per artigiani e commercianti con più di 65 anni già pensionati presso gestioni INPS. Per i coadiuvanti/coadiutori under 21 continuano le aliquote agevolate: 20,10% per artigiani e 20,19% per commercianti. Per i soli iscritti alla gestione commercianti si aggiunge lo 0,09% per l’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, prorogato fino al 31 dicembre 2018. È dovuto anche il contributo maternità di 0,62 euro mensili.

Minimale di reddito e contributo sul minimale

Per effetto della rivalutazione nulla ISTAT, il minimale annuo di reddito per il 2016 resta invariato a 15.548,00 euro. Su tale base i contributi annui sul minimale sono: per artigiani 3.599,03 euro per titolari e collaboratori over 21, e 3.132,59 euro per under 21; per commercianti 3.613,02 euro per titolari e over 21, e 3.146,58 euro per under 21. Sono inoltre indicati i corrispondenti importi mensili per periodi inferiori all’anno.

Contributi sul reddito eccedente il minimale

Il contributo 2016 si applica sulla quota di reddito d’impresa eccedente 15.548,00 euro fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari a 46.123,00 euro. Per la parte di reddito oltre tale soglia si applica l’aumento di un punto percentuale. Le aliquote diventano quindi 24,10% per artigiani e 24,19% per commercianti, oppure 21,10% e 21,19% per i collaboratori under 21.

Massimale imponibile e contributo massimo

Per il 2016 il massimale di reddito annuo imponibile IVS è pari a 76.872,00 euro per chi ha anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996 o può farla valere. Per chi è privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e iscritto dal gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo è 100.324,00 euro e non è frazionabile mensilmente. La circolare riporta i contributi massimi dovuti per ciascuna categoria e per entrambe le situazioni contributive.

Contributo a saldo e criterio di calcolo

Il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e con riferimento ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce. Se i versamenti sul minimale e i contributi a conguaglio risultano inferiori al dovuto, è necessario un ulteriore contributo a saldo da versare entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. La circolare rinvia alla disciplina generale sul reddito d’impresa della circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Imprese con collaboratori

Per le imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e dei collaboratori si calcolano sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali. Per le aziende non costituite in imprese familiari, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato, ma il totale attribuibile non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa. Anche in questo caso i contributi si determinano sulla quota attribuita a ciascun soggetto.

Casi particolari e versamento

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo e versano solo contributi percentuali sull’effettivo reddito, oltre alla maternità di 0,62 euro mensili. I versamenti avvengono con modello F24: 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017 per le quattro rate sul minimale; entro i termini IRPEF per saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016. L’INPS non invia più dal 2013 le comunicazioni cartacee: i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, sezione "Dati del mod. F24".

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