Circolare numero 13 del 29-01-2016
1 Aliquote contributive e di computo 2 Ripartizione dell’onere contributivo 3 Compensi erogati entro il 12 gennaio 2016 4 Minimali e massimali 5 Nuovo Tipo Rapporto Uniemens Committenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l’anno 2016 le aliquote contributive e di computo della Gestione Separata INPS, distinguendo tra liberi professionisti, collaboratori e soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme obbligatorie. Indica inoltre la ripartizione dell’onere contributivo tra committente e collaboratore, le modalità e scadenze di versamento, il trattamento dei compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2016, i valori di massimale e minimale e l’accredito contributivo minimo. Infine segnala il nuovo tipo rapporto UNIEMENS per le collaborazioni coordinate e continuative sorte dal 1° luglio 2015.
Aliquote contributive e di computo Gestione Separata 2016
Aliquote contributive e di computo Gestione Separata 2016
La circolare aggiorna il quadro contributivo della Gestione Separata INPS per l’anno 2016, distinguendo tra liberi professionisti, collaboratori e figure assimilate, nonché tra soggetti privi di altre forme di previdenza obbligatoria e soggetti già pensionati o coperti da altra tutela pensionistica. Vengono inoltre precisati ripartizione dell’onere contributivo, modalità di versamento, regole per i compensi corrisposti a inizio anno, massimale e minimale di reddito e un aggiornamento operativo sul flusso UNIEMENS.
Aliquote applicabili nel 2016
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l’aliquota complessiva è fissata al 27,72%, composta da 27,00% IVS più 0,72% di aliquota aggiuntiva. Per i liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota è pari al 24%.
Per i collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l’aliquota complessiva è pari al 31,72%, composta da 31,00% IVS più 0,72% aggiuntiva. Per i collaboratori titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota è pari al 24%.
La circolare evidenzia che l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% non è stata modificata e continua a finanziare l’onere connesso alla tutela per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, nei casi previsti dalla normativa richiamata.
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
Per i rapporti di collaborazione, l’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. L’obbligo materiale del versamento ricade sull’azienda committente, che deve effettuare il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.
Il versamento deve essere eseguito tramite:
- modello F24 telematico per i datori privati;
- modello F24 EP per le Amministrazioni pubbliche.
Per le Amministrazioni pubbliche viene inoltre richiamata la disciplina già illustrata in precedenti interventi, con riferimento alle amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’intero onere contributivo resta a loro carico e il pagamento deve avvenire tramite F24 telematico alle scadenze fiscali previste per le imposte sui redditi, cioè per il saldo 2015 e per il primo e secondo acconto 2016.
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2016
La circolare richiama l’art. 51 del TUIR sul c.d. principio di cassa allargato: le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Ne deriva che, per i collaboratori i cui compensi si riferiscono a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015, i contributi devono essere calcolati con le aliquote 2015 e non con quelle 2016.
Le aliquote richiamate per il 2015 sono:
- 23,50% per i titolari di pensione o già assoggettati ad altra previdenza obbligatoria;
- 30,72% per i soggetti privi di altra previdenza obbligatoria.
Massimale e minimale di reddito
Per il 2016 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 100.324,00 euro. Le aliquote contributive si applicano ai redditi degli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento di tale importo.
Il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a 15.548,00 euro. Il raggiungimento del minimale consente l’accredito dell’intero anno ai fini contributivi.
La circolare precisa i contributi minimi annui corrispondenti:
- 3.731,52 euro per chi applica l’aliquota del 24%;
- 4.309,91 euro per i liberi professionisti con aliquota del 27,72%, di cui 4.197,96 euro ai fini pensionistici;
- 4.931,83 euro per i collaboratori e figure assimilate con aliquota del 31,72%, di cui 4.819,88 euro ai fini pensionistici.
Se il minimale non viene raggiunto entro la fine dell’anno, vengono accreditati solo i mesi corrispondenti al contributo effettivamente versato, secondo la regola richiamata dalla legge n. 335/1995.
Aggiornamento UNIEMENS per le collaborazioni coordinate e continuative
A seguito dell’abrogazione del contratto a progetto operata dal D.Lgs. 81/2015, la circolare segnala l’introduzione di un nuovo codice nel flusso UNIEMENS per individuare le collaborazioni coordinate e continuative stipulate dal 1° luglio 2015. Il nuovo codice è:
- Tipo rapporto 18;
- descrizione: "Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)".
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- art. 2, comma 57, legge n. 92/2012, per l’evoluzione delle aliquote della Gestione Separata;
- art. 1, comma 203, legge n. 208/2015, che conferma al 27% per il 2016 l’aliquota dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati;
- art. 1, comma 491, legge n. 147/2013, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- art. 59, comma 16, legge n. 449/1997, per l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%;
- art. 51 del TUIR, per il principio di cassa allargato;
- art. 52 del D.Lgs. 81/2015, per il superamento del contratto a progetto.
Punti principali
Aliquote contributive Gestione Separata 2016
Per il 2016 la circolare fissa le aliquote complessive dovute alla Gestione Separata. Per i liberi professionisti non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota è pari al 27,72% (27,00% IVS più 0,72% di aliquota aggiuntiva); per i professionisti titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria l’aliquota è pari al 24%. Per collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota è pari al 31,72% (31,00% IVS più 0,72% aggiuntiva); per i soggetti titolari di pensione o con altra tutela pensionistica obbligatoria resta il 24%.
Ripartizione e versamento dei contributi
Per i collaboratori l’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura di 1/3 e 2/3. L’obbligo del versamento è in capo all’azienda committente, che deve pagare entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, mediante modello F24 telematico per i datori privati e F24 EP per le Amministrazioni pubbliche; per alcune amministrazioni pubbliche continua a valere il versamento tramite mandato di tesoreria secondo la disciplina richiamata. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata il contributo è interamente a loro carico e va versato con F24 telematico alle scadenze fiscali delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016).
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2016
La circolare richiama il principio di cassa allargato dell’art. 51 del TUIR: le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i contributi per i collaboratori con compensi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 devono essere calcolati con le aliquote 2015, pari al 23,50% per i titolari di pensione o già assicurati ad altra previdenza obbligatoria e al 30,72% per chi ne è privo.
Massimale e minimale di reddito
Per il 2016 il massimale di reddito della Gestione Separata è pari a 100.324,00 euro e le aliquote si applicano fino al raggiungimento di tale limite. Il minimale di reddito è pari a 15.548,00 euro: al raggiungimento di tale soglia si ottiene l’accredito dell’intero anno. Se il minimale non è raggiunto entro fine anno, vengono accreditati solo i mesi corrispondenti al contributo effettivamente versato.
Contributo minimo annuo e accredito
Per chi applica l’aliquota del 24% il contributo minimo annuo è pari a 3.731,52 euro. Per i liberi professionisti con aliquota del 27,72% il contributo minimo annuo è 4.309,91 euro, di cui 4.197,96 ai fini pensionistici. Per i collaboratori e figure assimilate con aliquota del 31,72% il contributo minimo annuo è 4.931,83 euro, di cui 4.819,88 ai fini pensionistici.
Nuovo tipo rapporto UNIEMENS
In seguito al superamento del contratto a progetto disposto dal D.Lgs. 81/2015, la circolare segnala l’introduzione nel flusso UNIEMENS di un nuovo codice "Tipo Rapporto" per individuare le collaborazioni coordinate e continuative stipulate dal 1° luglio 2015: codice 18, con descrizione "Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 29 gen 2016Circolare numero 12 del 29-01-2016
- Circolare · 29 gen 2016Circolare numero 14 del 29-01-2016
- Circolare · 29 gen 2016Circolare numero 15 del 29-01-2016
- Circolare · 29 gen 2016Circolare numero 16 del 29-01-2016
- Circolare · 29 gen 2016Circolare numero 17 del 29-01-2016
- Circolare · 27 gen 2016Circolare numero 11 del 27-01-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →