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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35069/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti i motivi erano non specifici e solo apparenti, perché consistenti nella reiterazione di questioni già esaminate e disattese in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Ha articolato quattro motivi, tutti qualificati come violazione di legge o vizio di motivazione: (1) contestazione dell'affermazione di responsabilità per ricettazione, in particolare sul profilo soggettivo; (2) censura della valutazione delle consulenze di parte sull'autenticità dei beni oggetto del reato; (3) doglianza per il mancato riconoscimento dell'illecito amministrativo richiamato dall'art. 1, comma 7, D.L. 35/2005; (4) censura per il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione di cui all'art. 648, comma 4, c.p. La Corte ha ritenuto che tali motivi riproducessero in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È la norma incriminatrice della ricettazione; la Corte richiama la motivazione della sentenza di merito sull'accertamento della responsabilità anche sotto il profilo soggettivo e sull'esclusione dell'ipotesi attenuata.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    L'ipotesi attenuata di ricettazione è esclusa in ragione della valutazione congiunta del valore del bene e della capacità a delinquere desunta dai precedenti penali dell'imputato.

  • art. 1, comma 7, D.L. 35/2005

    La Corte di merito ha escluso che il fatto potesse essere riqualificato come illecito amministrativo, valorizzandone la maggior gravità e il più ampio contesto criminale.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura è solo apparente, e quindi non specifica, se non assolve la funzione di critica argomentata della decisione di merito e si risolve in una mera reiterazione delle doglianze già esaminate.
  • In tema di ricettazione, la valutazione del profilo soggettivo e dell'attendibilità delle prove tecniche di parte rientra nel sindacato di merito e, se sorretta da motivazione coerente e aderente ai dati probatori, non può essere utilmente censurata in cassazione con doglianze generiche.
  • L'ipotesi attenuata di ricettazione può essere esclusa quando il giudice valorizzi congiuntamente il valore del bene e la personalità dell'imputato, desunta anche dai precedenti penali, nell'ambito di una complessiva valutazione della gravità del fatto.
  • La riqualificazione del fatto in termini di illecito amministrativo può essere negata quando il giudice accerti una maggiore gravità del fatto e un inserimento della condotta in un contesto criminale più ampio.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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