Sentenza n. 159/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato prot. n. -OMISSIS- emesso in data 27.09.2024 dal Questore della Provincia di Firenze e notificato in data 10.02.2025, con cui è stata rigettata la pratica volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della sig.ra -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto alla ricorrente; Nonché, - per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti utili per la legittima emanazione del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato prot. n. -OMISSIS- emesso in data 27.09.2024 dal Questore della Provincia di Firenze e notificato in data 10.02.2025, con il quale è stata rigetta la richiesta volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dalla sig.ra -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, con ritiro del precedente titolo, fondato sull'assenza dal territorio nazionale per oltre dodici mesi consecutivi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia dal 2005, aveva presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e si era assentata dal territorio nazionale dal 2021 al 2023 per assistere il padre gravemente malato in Cina; il prolungamento dell’assenza era stato inoltre correlato alle restrizioni agli spostamenti adottate durante la politica cinese “zero Covid”. Il Questore ha rigettato la domanda ritenendo insussistenti gravi e comprovati motivi idonei a giustificare l’assenza superiore a dodici mesi. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che il provvedimento fosse fondato su un periodo di assenza diverso e più ampio rispetto a quello indicato nel preavviso di rigetto; violazione dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, per omessa considerazione delle ragioni familiari e delle restrizioni pandemiche; difetto di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990, per mancata valutazione dell’integrazione sociale e lavorativa e delle circostanze eccezionali; violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, per mancata valutazione di elementi favorevoli sopravvenuti prima dell’adozione o della notifica del provvedimento; violazione dell’art. 6 l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria, per mancata attivazione del soccorso istruttorio volto ad acquisire la documentazione sanitaria e relativa al rapporto di parentela. La ricorrente aveva prodotto tale documentazione soltanto in sede giudiziale e non aveva informato la Questura, neppure interlocutoriamente, delle ragioni dell’assenza o delle attività di reperimento dei documenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, ritenendo che le ragioni giuridiche del diniego fossero già state rappresentate nel preavviso, ossia l’assenza dal territorio nazionale per oltre dodici mesi; la diversa indicazione del periodo complessivo di assenza nel provvedimento finale non aveva inciso sul fondamento della decisione. Ha ritenuto non dimostrato il vizio di difetto di motivazione e ha escluso l’obbligo dell’amministrazione di svolgere un’istruttoria proattiva o di attivare il soccorso istruttorio su circostanze mai comunicate dall’interessata. Le ragioni familiari e le restrizioni pandemiche avrebbero potuto giustificare l’assenza, ma la relativa prova non era stata formalmente rappresentata né resa conoscibile alla Questura prima dell’adozione del diniego. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone di valutare gli elementi favorevoli sopravvenuti che siano esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento; non impone invece di considerare documenti formati successivamente, prodotti soltanto in giudizio o non conoscibili dall’amministrazione. L’onere di provare le gravi e comprovate ragioni dell’assenza e l’impatto delle circostanze sopravvenute gravava sulla richiedente. Il diniego è stato quindi ritenuto sufficientemente motivato e adottato all’esito di un procedimento corretto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve consentire all’interessato di conoscere i motivi ostativi; non sussiste violazione quando il provvedimento finale si fonda sulle medesime ragioni giuridiche già comunicate, anche se il periodo fattuale considerato è più ampio.
art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
L’assenza dello straniero dal territorio nazionale per oltre dodici mesi può giustificare il mancato rinnovo del permesso, salvo che siano dimostrati gravi e comprovati motivi, incluse cause di forza maggiore o ragioni sanitarie.
art. 3 l. n. 241/1990
Il diniego è sufficientemente motivato quando espone il periodo di assenza e la sua rilevanza ai fini del rinnovo, purché gli elementi favorevoli non rappresentati dall’interessato non siano conoscibili dall’amministrazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
L’amministrazione deve valutare gli elementi favorevoli sopravvenuti esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti al momento dell’adozione del provvedimento; non deve considerare fatti o documenti successivi, né circostanze mai comunicate e non ricavabili aliunde, salva la possibilità di un successivo riesame.
art. 6 l. n. 241/1990
Il dovere di acquisizione e regolarizzazione istruttoria non sostituisce l’onere dell’interessato di rappresentare tempestivamente le circostanze rilevanti e di fornire la prova delle ragioni giustificative dell’assenza.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l’assenza dello straniero dal territorio nazionale per oltre dodici mesi può fondare il diniego, salvo che l’interessato dimostri gravi e comprovati motivi, riconducibili anche a cause di forza maggiore o a ragioni sanitarie.
- L’obbligo di valutare i nuovi elementi favorevoli previsto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 riguarda gli elementi già esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento; non si estende a fatti o documenti prodotti soltanto in giudizio o non comunicati durante il procedimento.
- L’amministrazione non è tenuta a svolgere un’istruttoria proattiva per individuare le ragioni personali o familiari dell’assenza dello straniero quando l’interessato, pur ricevuto il preavviso di rigetto, non abbia comunicato tali ragioni né abbia segnalato l’esistenza di documentazione in corso di reperimento.
- Il principio del tempus regit actum impone di valutare la legittimità del diniego di rinnovo con riferimento agli elementi conoscibili dall’amministrazione al momento della sua adozione; fatti successivi possono eventualmente fondare una nuova istanza o un riesame, ma non determinano di per sé l’illegittimità del provvedimento originario.
- L’onere di provare le gravi e comprovate ragioni dell’assenza dal territorio nazionale e la rilevanza delle circostanze favorevoli sopravvenute grava sul richiedente il permesso di soggiorno.
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