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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34525/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di risoluzione di un concordato preventivo proposto da una società debitrice, confermata dalla corte d'appello in sede di reclamo. Il tribunale aveva risolto il concordato per grave inadempimento, rilevando che, decorso il termine previsto per il pagamento integrale dei creditori, non era stato liquidato l'unico bene rilevante dell'attivo e nulla era stato corrisposto ai creditori chirografari, con una prevedibile soddisfazione molto ridotta. Dopo la risoluzione, la società aveva presentato una nuova proposta di concordato con riserva, poi ritenuta inammissibile, con conseguente dichiarazione di fallimento. La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva respinto il reclamo avverso la risoluzione del concordato, articolando sette motivi. Dalla sentenza emerge però che il ricorso era interamente costruito sulla sola risoluzione del concordato, nonostante nelle more fosse intervenuta la sentenza di fallimento; la ricorrente, quindi, contestava la conferma della risoluzione e, in sostanza, cercava di ottenere una pronuncia utile anche sul quadro concorsuale successivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato preliminarmente la carenza di legittimazione passiva del fallimento e della Procura della Repubblica, perché non parti del giudizio definito dalla sentenza impugnata. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso perché incentrato esclusivamente sulla risoluzione del concordato, benché la società fosse stata successivamente dichiarata fallita. La Corte ha ritenuto che, dopo il fallimento, mancasse l'interesse ad impugnare autonomamente la risoluzione del concordato, poiché l'eventuale accoglimento non avrebbe inciso sulla sentenza di fallimento, revocabile soltanto tramite l'apposito reclamo. Ha inoltre richiamato il principio per cui le censure contro la cessazione della procedura di concordato devono essere fatte valere nel reclamo contro la sentenza di fallimento, che assorbe l'intera controversia sulla crisi dell'impresa. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle parti costituite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    Il reclamo contro la sentenza di fallimento assorbe le questioni relative alla crisi dell'impresa e consente di far valere anche le doglianze che attengono alla fase del concordato.

  • art. 162, u.c., l. fall.

    «Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile il reclamo a norma dell'art. 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato»

    Le censure contro il provvedimento di cessazione della procedura di concordato, quando segua la sentenza di fallimento, vanno dedotte nel reclamo avverso il fallimento, in ragione della loro pregiudizialità rispetto ai presupposti di fallibilità.

  • art. 5 l. fall.

    La Corte richiama il superamento dell'idea che il concordato, se non risolto o annullato, cancelli definitivamente l'insolvenza originaria e impedisca di valorizzare i debiti esistenti al momento dell'apertura della procedura ai fini della fallibilità.

Massime di principio

  • Quando, dopo la pronuncia sulla risoluzione o sull'omologazione del concordato, interviene la sentenza di fallimento, l'impugnazione autonoma contro il provvedimento del concordato diventa inammissibile o comunque priva di interesse se non è stata utilmente impugnata anche la sentenza di fallimento.
  • Le doglianze relative ai presupposti o alla legittimità della cessazione della procedura di concordato devono essere fatte valere nel reclamo contro la sentenza di fallimento, che assorbe la controversia sulla crisi dell'impresa.
  • L'accoglimento dell'impugnazione contro la risoluzione del concordato non può incidere sulla validità ed efficacia della sentenza di fallimento, la quale resta efficace finché non sia revocata all'esito dell'apposito reclamo.
  • La risoluzione del concordato ha funzione di rimuovere l'obbligatorietà del piano e di restituire ai creditori anteriori la libertà di azione; tale effetto, però, resta assorbito dalle regole della concorsualità se nel frattempo è intervenuto il fallimento.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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