Ordinanza n. 384/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n. 149 emesso dal Questore di Caserta del 22.07.2025 e osteso al difensore a seguito di accesso agli atti il 17.10.2025 di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro, nonché d'ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro fondato sulla ritenuta falsità della documentazione alloggiativa
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Caserta recante diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il diniego era motivato dalla ritenuta falsità della documentazione relativa all'alloggio prodotta nel procedimento. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni dirette a ottenere la sospensione dell'efficacia dell'atto, ma non sono specificamente riportati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il diniego fosse fondato sulla falsità della documentazione alloggiativa e che tale valutazione risultasse adeguatamente supportata dagli accertamenti dell'Amministrazione depositati in giudizio. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che la produzione di documentazione falsa per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro è sufficiente a giustificare il diniego o il rinnovo del titolo, senza necessità di una sentenza penale definitiva, potendo l'Amministrazione procedere a un autonomo accertamento, purché fondato su criteri di ragionevolezza e su idonei elementi di riscontro. Ha inoltre ritenuto che, una volta accertata la falsità, non rilevino eventuali sopravvenienze favorevoli e non residui discrezionalità amministrativa, trattandosi di un provvedimento vincolato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il riferimento processuale per la decisione sulla domanda di sospensione.
art. 4, comma 2, quinto periodo, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disposizione che configura la fattispecie impeditiva collegata alla condotta fraudolenta consistente nella produzione di documentazione falsa ai fini del soggiorno.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disposizione che sanziona penalmente la condotta fraudolenta e sostiene la natura impeditiva, immediata e irreversibile della falsità documentale rispetto al rilascio o rinnovo del titolo.
Massime di principio
- La produzione di documentazione falsa nel procedimento diretto al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro può legittimamente fondare il diniego del titolo anche in assenza di una sentenza penale definitiva di condanna.
- L'Amministrazione può accertare autonomamente la falsità della documentazione prodotta dallo straniero; tale accertamento è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della ragionevolezza e dell'adeguatezza degli elementi di riscontro.
- L'accertata falsità documentale integra una fattispecie impeditiva a effetto immediato e irreversibile: le eventuali sopravvenienze favorevoli allo straniero non possono neutralizzarne gli effetti.
- Quando sia accertata la falsità della documentazione rilevante per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, il diniego costituisce esercizio di potere vincolato e non residua in capo all'Amministrazione una discrezionalità valutativa ulteriore.
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