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Sentenza

Sentenza n. 1472/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia - Romagna, sede di Bologna, Sezione Seconda, n. 83/2026, pubblicata in data 15 aprile 2026 nell’ambito del ricorso con numero di R.G. n. 515/2026, immediatamente esecutiva, e per la conseguente declaratoria della nullità e/o dell’inefficacia della nota prot. 11/06/2026.0106686.U adottata da ARPAE il giorno 11 giugno 2026; nonché in subordine per l'annullamento della nota prot. 11/06/2026.0106686.U adottata da ARPAE in data 11 giugno 2026 e recante in oggetto “Società Pvexo Dorado Srl. Istanza di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile -agrivoltaico- di potenza pari a 11,99 MWp denominato “Tironi”, localizzato nel comune di Ferrara (FE), e relative opere di connessione. Istanza di riattivazione e/o prosieguo del procedimento di Autorizzazione Unica – riscontro”; nonché, inoltre, previa occorrendo trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per l’ipotesi in cui l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024 fosse interpretato nel senso fatto proprio dall’ARPAE e, dunque, che lo stesso vieta l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (“impianti FER”), non rientranti tra gli interventi di cui all’Allegato A del D.lgs. 190/2024, anche nella buffer zone dei siti UNESCO, per la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’intero articolo 2, del D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4, che ha, inter alia, introdotto l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, in quanto emanato in carenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza in palese violazione dell’articolo 77 della Costituzione nonché specificamente dell’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, per violazione degli articoli 77, 3, 9, 11, 41 e 117 primo comma della Costituzione nonché con riferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Giustizia amministrativa202600896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nota di ARPAE che ha negato la riattivazione e/o il prosieguo del procedimento di Autorizzazione Unica per un impianto agrivoltaico, ritenendo che l’ordinanza cautelare non imponesse la riapertura del procedimento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il provvedimento con cui ARPAE aveva dichiarato improcedibile l’istanza per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, localizzato nelle zone di protezione di un sito UNESCO, per contrasto con l’art. 11-quinquies del d.lgs. 190/2024, come modificato dalla normativa sopravvenuta. Nel giudizio originario, il TAR aveva accolto parzialmente la domanda cautelare, limitandola alla tutela dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete, mediante sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito. Successivamente la società aveva chiesto ad ARPAE la riattivazione o il prosieguo del procedimento. ARPAE aveva respinto la richiesta, affermando che l’ordinanza cautelare non disponeva la riapertura del procedimento. La società ha quindi proposto giudizio di ottemperanza, deducendo l’elusione dell’ordinanza cautelare, e in subordine ha chiesto l’annullamento della nota. Ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale della disciplina introdotta dall’art. 2 del d.l. 175/2025, convertito dalla l. 4/2026, per violazione dell’art. 77 Cost. e di ulteriori parametri costituzionali e principi dell’Unione europea.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il giudizio di ottemperanza, ritenendo che tale rito non sia applicabile all’esecuzione dei provvedimenti cautelari, per i quali è previsto lo specifico rimedio dell’art. 59 c.p.a. Ha comunque rilevato l’infondatezza della pretesa nel merito: l’ordinanza cautelare aveva tutelato esclusivamente l’effetto di prenotazione del collegamento alla rete, sospendendo l’eventuale decadenza del preventivo di connessione, senza imporre la riattivazione del procedimento amministrativo. L’ordinanza era autoesecutiva e non richiedeva atti di esecuzione o di ottemperanza; inoltre, non risultava che ARPAE avesse disposto una decadenza in violazione della misura cautelare. Il TAR ha disposto la conversione del rito per la trattazione della domanda subordinata di annullamento, fissando l’udienza pubblica del 5 novembre 2026. La società ricorrente è stata condannata alle spese della fase, liquidate in euro 3.000 oltre accessori in favore di ARPAE e in euro 3.000 oltre accessori in favore della Regione Emilia-Romagna.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza non è stato ritenuto applicabile all’esecuzione di un provvedimento cautelare.

  • art. 59 c.p.a.

    Costituisce il rimedio processuale speciale previsto per ottenere l’esecuzione delle misure cautelari.

  • art. 11-quinquies d.lgs. 190/2024

    È la disposizione posta da ARPAE a fondamento dell’improcedibilità dell’istanza per l’impianto agrivoltaico; la sua interpretazione non è stata decisa in questa fase.

  • art. 2 d.l. 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4

    La disposizione, che ha introdotto l’art. 11-quinquies del d.lgs. 190/2024, è stata indicata dalla ricorrente come oggetto di una prospettata questione di legittimità costituzionale, non esaminata nella presente decisione.

  • art. 77 Cost.

    Indicato dalla ricorrente quale parametro della prospettata questione di legittimità costituzionale per asserita carenza dei presupposti della decretazione d’urgenza; la questione non è stata esaminata.

Massime di principio

  • L’esecuzione di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo deve essere perseguita mediante il rimedio speciale previsto dall’art. 59 c.p.a., non attraverso il giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 112 c.p.a.
  • Quando un’ordinanza cautelare limita espressamente la tutela alla conservazione dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete e alla sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione, essa non impone all’amministrazione la riattivazione o il prosieguo del procedimento autorizzatorio.
  • Un’ordinanza cautelare autoesecutiva, volta a mantenere integra la situazione giuridica nelle more della decisione di merito, non richiede ulteriori provvedimenti amministrativi di esecuzione o di ottemperanza, salvo che l’amministrazione adotti atti incompatibili con la misura disposta.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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