Cassazione Civile, Ordinanza n. 05335/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione ex art. 2901 c.c. proposta da un creditore nei confronti dell'acquirente e del venditore di un immobile. Il Tribunale di Chieti ha accolto la domanda e ha dichiarato l'inefficacia della compravendita stipulata il 30.11.2011 tra il venditore e la società acquirente. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato. In cassazione la società acquirente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell'individuare l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, trascurando il contenuto del rogito e i pagamenti effettuati dalla società per debiti del venditore sin dal marzo 2008; con il secondo, violazione dell'art. 2901 c.c. in tema di scientia damni, contestando che la società fosse consapevole dell'esistenza del credito al momento dell'acquisto. Il creditore ha resistito con controricorso; il venditore intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, censurando valutazioni riservate al giudice di merito. In particolare, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che il credito era sorto nell'aprile 2008, che il decreto ingiuntivo era del 12.07.2011 e che il rogito traslativo era del 30.11.2011, valorizzando inoltre una missiva dell'agosto 2008 da cui risultava che il legale rappresentante della società era stato informato delle pretese creditorie e che lo stesso era intervenuto all'atto di vendita come procuratore speciale. Conseguentemente è stata confermata la declaratoria di inefficacia dell'atto e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria presuppone che l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito e che il terzo acquirente conosca o sia comunque consapevole del pregiudizio arrecato al creditore.
art. 2697 c.c.
La doglianza sulla ripartizione dell'onere probatorio non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Non è consentito dedurre come violazione di legge ciò che sostanzialmente attiene alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile, sotto forma di violazione di legge, la doglianza che mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- Nell'azione revocatoria ordinaria, l'anteriorità del credito e la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente possono essere desunte da elementi documentali e temporali valutati dal giudice di merito, la cui ricostruzione fattuale è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- Ai fini dell'art. 2901 c.c., è decisivo il momento in cui si realizza l'effetto traslativo del bene, non essendo sufficiente invocare pagamenti o iniziative antecedenti se non accompagnati da un diverso assetto negoziale idoneo a trasferire la proprietà.
- La conoscenza del danno alle ragioni creditorie può essere inferita anche da comunicazioni pregresse e dalla partecipazione del rappresentante della società all'atto dispositivo, senza che occorra una prova di intenzione specifica di nuocere.
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