Ordinanza n. 1621/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio - Roma, Sez. I, che aveva accolto il ricorso contro la valutazione in malam partem di una pronuncia disciplinare nell’ambito di una procedura selettiva
Esito
Favorevole al resistente (candidato a selezione)
Prevale il privato
La controversia
Le amministrazioni appellanti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, sostenendo la rilevanza e gli effetti della pronuncia disciplinare nei confronti dell’interessato. Dalla motivazione emerge che le censure d’appello riguardavano il valore e gli effetti generali della pronuncia disciplinare, senza contestare specificamente i limiti della normativa concorsuale in base ai quali il TAR aveva ritenuto la pronuncia non valutabile in malam partem.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché l’esecuzione della sentenza non avrebbe arrecato un pregiudizio irreparabile al Consiglio superiore della magistratura, comportando soltanto l’obbligo di rideterminarsi senza considerare in senso sfavorevole la pronuncia disciplinare e di definire nuovamente la posizione dell’interessato nella procedura selettiva. Ha inoltre ritenuto non favorevolmente valutabili, nella cognizione sommaria cautelare, le censure d’appello, in quanto non specificamente rivolte contro la disciplina concorsuale posta a fondamento della decisione di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la natura delle questioni controverse.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La sospensione dell’esecutività della sentenza appellata richiede una valutazione cautelare favorevole; nel caso concreto sono stati ritenuti insussistenti sia un pregiudizio irreparabile sia elementi sufficienti di fondatezza delle censure d’appello.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l’esecuzione di una sentenza che imponga all’amministrazione soltanto di riedeterminarsi nell’esercizio del proprio potere, secondo i criteri indicati dal giudice, non determina di per sé un pregiudizio irreparabile idoneo a giustificarne la sospensione.
- La domanda cautelare in appello non può essere accolta quando le censure si limitano a discutere in termini generali il valore e gli effetti di un elemento valutativo, senza confrontarsi specificamente con la disciplina normativa applicata dal giudice di primo grado.
- La sospensione dell’efficacia della sentenza appellata richiede, secondo una valutazione sommaria, la sussistenza di un concreto pregiudizio irreparabile e di censure d’appello favorevolmente apprezzabili; la mancanza di uno di tali presupposti conduce al rigetto dell’istanza.
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