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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-288/23

Judgment of the General Court (First Chamber) of 17 April 2024. — Unilab LP v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark Healthily – Earlier EU figurative mark Healthies – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Legitimate expectations. — Case T-288/23

Giurisprudenza europea62023TJ0288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Unilab LP contro la decisione EUIPO che aveva confermato l'opposizione di Cofares alla registrazione del marchio figurativo "Healthily". È escluso sia un vizio di motivazione sia la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto. Nel merito, il Tribunale ritiene corretta la valutazione di rischio di confusione tra i segni e tra i prodotti/servizi interessati.

Marchio UE figurativo "Healthily" contro marchio anteriore "Healthies": confermata la sussistenza del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia correttamente applicato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio richiesto "Healthily" e il marchio anteriore "Healthies"; se la decisione fosse adeguatamente motivata ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1; e se la pronuncia fosse viziata da violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto per asserito scostamento dalla prassi EUIPO.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, in presenza di segni fortemente simili dal punto di vista visivo e fonetico, di prodotti e servizi almeno debolmente simili e di un elemento comune iniziale non dimostrato come descrittivo o debole per il pubblico rilevante, può sussistere un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 anche se il pubblico ha un livello di attenzione da medio ad alto. Inoltre, la decisione è sufficientemente motivata se espone le considerazioni decisive, la pretesa prassi amministrativa precedente non vincola la legittimità della decisione e il legittimo affidamento non può essere invocato in assenza di precise assicurazioni da parte dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001

Marchio UE figurativo "Healthily" e rischio di confusione con il marchio anteriore "Healthies"

Il Tribunale dell'Unione europea, Prima Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Unilab LP avverso una decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di marchio UE. La controversia riguarda l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel confronto tra il segno richiesto "Healthily" e il marchio anteriore "Healthies".

Fatti e procedimento amministrativo

Unilab LP aveva depositato una domanda di marchio UE figurativo per prodotti delle classi 3, 5 e 10. Cofares, titolare del marchio anteriore UE figurativo n. 18272799, aveva proposto opposizione fondandosi sul proprio segno registrato per prodotti in classe 5 e servizi in classe 44. L'Opposition Division aveva accolto l'opposizione per quasi tutti i prodotti richiesti, salvo alcuni articoli della classe 10; la commissione di ricorso aveva poi respinto l'appello, ritenendo sussistente il rischio di confusione.

Domande giuridiche esaminate

La ricorrente deduceva tre motivi principali:

  • violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 per errata valutazione della somiglianza dei prodotti e dei segni e del rischio di confusione;
  • violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto per asserito scostamento dalla prassi EUIPO;
  • motivazione insufficiente della decisione impugnata, con riferimento agli articoli 94, paragrafo 1, e 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Questione preliminare sulla domanda di modifica

Il Tribunale dichiara anzitutto irricevibile, per difetto di competenza, la domanda con cui la ricorrente chiedeva non solo l'annullamento ma anche la modifica della decisione nel senso della registrazione del marchio. Richiamando l'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, il Tribunale osserva che gli organi EUIPO non adottano decisioni formali di registrazione suscettibili di essere oggetto di impugnazione in tale forma e che, pertanto, non può essere chiesta al giudice dell'Unione una modifica che equivalga a ordinare la registrazione del marchio.

Motivazione della decisione impugnata

Quanto al terzo motivo, il Tribunale ricorda che l'obbligo di motivazione, previsto in particolare dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, serve a consentire agli interessati di comprendere la giustificazione della misura e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Tale obbligo non impone tuttavia di rispondere in modo analitico a tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto decisivi.

Il Tribunale ritiene che la decisione impugnata esponga chiaramente le considerazioni essenziali sulla comparazione dei prodotti e servizi e sulla valutazione dell'elemento comune "health". La motivazione ha consentito alla ricorrente di comprendere la ragione del rigetto e di contestarla utilmente in giudizio; non sussiste quindi alcun vizio di motivazione.

Comparazione dei prodotti e dei servizi

Nel merito, il Tribunale conferma l'analisi della commissione di ricorso sulla somiglianza dei prodotti e servizi. Ricorda che la classificazione di Nizza ha mera funzione amministrativa e che la valutazione deve tener conto di natura, destinazione, modalità d'uso, concorrenza, complementarità e canali di distribuzione.

In particolare, il Tribunale ritiene che:

  • i prodotti della classe 5 come "food supplements", "sanitary preparations for medical purposes", "disinfectants" e "chemical preparations for medical purposes" siano almeno simili, in misura bassa, ai "pharmaceuticals" del marchio anteriore, per destinazione, natura e complementarità;
  • vari prodotti delle classi 3 e 5 siano almeno simili, in misura bassa, ai prodotti farmaceutici della classe 5 o ai servizi di igiene e cura estetica della classe 44 del marchio anteriore;
  • alcuni prodotti della classe 10, come apparecchi e strumenti di terapia fisica, protesi, ausili ortopedici e mobilità, siano simili ai servizi medici della classe 44 perché complementari e destinati allo stesso pubblico;
  • altri prodotti della classe 10, come "therapeutic patches", "compresses for supporting the body" e "ice packs for the treatment of injuries", siano simili ai prodotti farmaceutici;
  • "furniture and bedding for medical purposes" e "medical clothing" siano invece dissimili da tutti i prodotti e servizi anteriori.

Comparazione dei segni

Sul piano dei segni, il Tribunale conferma la valutazione di elevata somiglianza visiva e fonetica e l'impossibilità di effettuare una comparazione concettuale per una parte non trascurabile del pubblico rilevante.

Elemento comune "health"

La ricorrente sosteneva che "health" fosse un termine inglese di uso comune e descrittivo. Il Tribunale respinge l'argomento: il possesso di conoscenze linguistiche straniere non può essere presunto in generale e, nel caso di specie, il termine non può essere considerato parte del vocabolario inglese di base universalmente noto. Inoltre, il pubblico ungherese, italiano e spagnolo non era dimostrato in grado di collegare agevolmente il termine inglese alle rispettive traduzioni nazionali. Di conseguenza, "health" non è ritenuto descrittivo dei prodotti e servizi in causa e mantiene un normale grado di distintività.

Somiglianza visiva e fonetica

Il Tribunale osserva che i segni coincidono nella sequenza iniziale di sette lettere "healthi" e differiscono solo per i suffissi finali "es" e "ly", oltre che per un elemento figurativo nel marchio anteriore e per la diversa stilizzazione. Poiché gli elementi verbali sono in principio più distintivi di quelli figurativi, la commissione di ricorso ha correttamente concluso per una somiglianza visiva elevata. Per ragioni analoghe, la somiglianza fonetica è parimenti elevata, dato che le divergenze finali sono minime.

Somiglianza concettuale

Poiché per una parte non trascurabile del pubblico i segni non evocano alcun significato complessivo, il Tribunale conferma che non è possibile svolgere una vera comparazione concettuale.

Valutazione globale del rischio di confusione

Alla luce dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi, il Tribunale conferma la conclusione della commissione di ricorso. Anche considerando un livello di attenzione da medio ad alto del pubblico rilevante, la combinazione tra somiglianza elevata dei segni, somiglianza almeno debole dei prodotti e servizi e distintività normale del marchio anteriore giustifica la conclusione di rischio di confusione.

Il Tribunale osserva inoltre che la ricorrente non ha dimostrato un uso diffuso di marchi contenenti l'elemento "health" tale da indebolirne la distintività; la mera presenza nel registro dei marchi UE non basta.

Principio su prassi amministrativa e legittimo affidamento

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ribadisce che le decisioni EUIPO in materia di registrazione sono adottate nell'esercizio di competenze vincolate e devono essere valutate unicamente alla luce del regolamento 2017/1001 e dell'interpretazione data dai giudici dell'Unione, non sulla base di precedenti prassi amministrative. Inoltre, il legittimo affidamento presuppone assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti autorizzate; nel caso concreto la ricorrente non aveva ricevuto alcuna garanzia di tale tipo da EUIPO.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La domanda di modifica viene dichiarata irricevibile per difetto di competenza; nel merito, vengono respinti i motivi relativi al rischio di confusione, alla motivazione e al legittimo affidamento. Considerato che EUIPO aveva chiesto le spese solo nell'ipotesi di udienza e che non si è svolta udienza, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionemotivazione degli atti amministrativilegittimo affidamento e certezza del diritto

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