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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34699/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, recuperando a tassazione maggior imponibile e sanzioni perché aveva disconosciuto, ai fini fiscali, l’attribuzione di quote di reddito ai figli del contribuente, indicati come collaboratori dell’impresa familiare di gestione di una farmacia. I figli erano studenti universitari di farmacia, residenti a Roma, mentre la farmacia era in altra località. Il contribuente aveva impugnato l’atto e aveva ottenuto accoglimento in appello. Con il ricorso per cassazione, l’Agenzia denunciava violazione degli artt. 230-bis c.c. e 5, commi 4 e 5, d.P.R. n. 917/1986, nonché dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente considerato sufficiente, ai fini fiscali, una collaborazione solo astratta e potenziale, senza verificare l’effettività dell’apporto, la sua continuità e soprattutto la sua prevalenza rispetto ad altre attività svolte dai figli, in particolare l’attività di studio universitario; inoltre contestava l’assunto che la distanza geografica e la qualità di studenti fossero incompatibili in assoluto con ogni forma di collaborazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha chiarito che, per il regime fiscale dell’impresa familiare, non basta il richiamo alla disciplina civilistica: occorre anche il requisito della prevalenza del lavoro del familiare rispetto ad altre attività eventualmente svolte, oltre alla continuità dell’apporto, da accertare in concreto. Ha inoltre affermato che la mera iscrizione a un corso universitario non integra di per sé un contributo effettivo all’impresa, e che la valutazione della collaborazione non può essere affidata a formule astratte come il possibile telelavoro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, affinché riesamini la vicenda applicando i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 230-bis c.c.

    La collaborazione del familiare nell’impresa familiare richiede un apporto di lavoro effettivo e continuativo; ai fini fiscali, tuttavia, non è sufficiente la sola nozione civilistica, poiché occorre anche la prevalenza dell’apporto rispetto ad altre attività svolte dal collaboratore.

  • art. 5, commi 4 e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il regime fiscale dell’impresa familiare richiede condizioni documentali e sostanziali: indicazione nominativa dei familiari, quote di partecipazione proporzionate al lavoro effettivamente prestato, e attestazione del collaboratore di aver prestato attività continuativa e prevalente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall’Agenzia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione della prova e dei fatti posti a base della decisione di merito.

  • art. 230-bis c.c.

    La Corte precisa che la disciplina civilistica dell’impresa familiare non coincide con quella fiscale: in sede tributaria non è sufficiente l’astratta compatibilità dell’attività con il rapporto familiare, ma va verificata l’effettività dell’apporto e, ai fini del TUIR, anche la sua prevalenza.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che non esiste un divieto generale delle presunzioni di secondo grado; un fatto noto accertato anche presuntivamente può costituire la base di ulteriori presunzioni, se gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova del diritto al regime fiscale dell’impresa familiare grava sul contribuente che intende avvalersene; l’amministrazione, in quanto terzo, può contestare la sussistenza effettiva del rapporto anche con presunzioni.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione del regime fiscale dell’impresa familiare non è sufficiente la mera sussistenza formale della documentazione prevista dalla legge: il contribuente deve provare in concreto che il familiare abbia prestato attività lavorativa effettiva, continuativa e, in ambito fiscale, prevalente.
  • La disciplina fiscale dell’impresa familiare è più rigorosa di quella civilistica: il requisito della prevalenza dell’apporto del collaboratore è richiesto dal TUIR ed è autonomo rispetto alla sola continuità prevista dall’art. 230-bis c.c.
  • L’amministrazione finanziaria può contestare in sede di accertamento e nel processo la reale sussistenza dell’impresa familiare, senza dover promuovere previamente un’azione civile di simulazione.
  • Nel processo tributario sono ammissibili anche presunzioni di secondo grado, purché il ragionamento inferenziale sia serio e il fatto noto sia idoneo a sorreggere ulteriori inferenze.
  • La mera frequentazione universitaria o la sola astratta compatibilità di un’attività con forme di lavoro a distanza non bastano a dimostrare la collaborazione in impresa familiare: occorre un accertamento concreto della forma e dell’effettività dell’apporto.
  • Il requisito della continuità dell’apporto non coincide con la presenza costante nei locali aziendali, ma richiede comunque un contributo lavorativo effettivo e compatibile con l’organizzazione dell’impresa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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