Cassazione Civile, Ordinanza n. 35181/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito della società, disconoscendo costi e IVA detratta in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e inserite in una presunta frode carosello. In appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto sia l'appello dell'Ufficio sia quello della società, confermando l'annullamento dell'atto impositivo. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva ritenuto inammissibile una contestazione dell'Ufficio proposta solo in appello, ma poi comunque esaminata nel merito, relativa alla consapevolezza della società circa la frode realizzata dal fornitore; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e degli artt. 17, 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, lamentando che la CTR avesse escluso la sufficienza degli elementi probatori offerti dall'Ufficio per dimostrare la conoscenza o conoscibilità, da parte della società, del meccanismo fraudolento e della interposizione fittizia del fornitore. In via preliminare la Corte ha anche affrontato la questione della definizione agevolata della lite ex art. 11 d.l. n. 50/2017, escludendone l'applicabilità perché l'atto impugnato comprendeva anche pretesa relativa a IVA non definibile e perché la società aveva presentato un'unica istanza per l'intero imponibile.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondata la domanda della controricorrente di estinzione del giudizio per mancata istanza di trattazione, poiché la definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50/2017 era inapplicabile alla controversia in presenza di riprese non definibili e di un'unica istanza riferita all'intero atto impositivo. Nel merito ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la CTR aveva correttamente applicato i principi sul riparto dell'onere della prova nelle frodi carosello: spettava all'Amministrazione dimostrare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente; solo dopo tale prova sarebbe gravato sul contribuente l'onere di dimostrare la propria diligenza. La Corte ha inoltre osservato che il motivo era in parte inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, precluso in cassazione. Il primo motivo è stato assorbito. Le spese sono state compensate per il consolidarsi in corso di causa della giurisprudenza rilevante.
Norme richiamate
art. 11 d.l. n. 50/2017
comma 1, comma 2, comma 5, comma 6, comma 10
La controversia autonoma coincide con ciascun atto impugnato e non con le singole imposte o annualità contenute nell'atto; la definizione è esclusa se la lite riguarda anche solo in parte pretese non definibili, come l'IVA riscossa all'importazione o il recupero di aiuti di Stato.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della dedotta preclusione alle domande e eccezioni nuove in appello nel processo tributario.
art. 345 c.p.c.
Richiamato come norma sulla preclusione delle domande ed eccezioni nuove in appello.
art. 2697 c.c.
La prova della fittizietà dell'operazione e della consapevolezza del destinatario della frode incombe sull'Amministrazione finanziaria; solo dopo tale assolvimento può operare l'onere contrario del contribuente.
art. 2727 c.c.
Le circostanze possono essere dimostrate anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, al fine di provare la partecipazione o la conoscibilità della frode.
art. 17 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel quadro delle norme IVA contestate e del diritto alla detrazione disconosciuto dall'Ufficio.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA, escluso dall'Ufficio per la presunta inesistenza soggettiva delle operazioni.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione alla fatturazione delle operazioni contestate.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del soggetto interposto sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- Solo se il Fisco assolve l'onere probatorio sulla partecipazione o conoscenza della frode sorge in capo al contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile e di aver agito in buona fede.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio quando la censura si risolva in una richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie è preclusa quando l'atto impugnato include anche solo in parte pretese escluse dalla procedura; la nozione di controversia autonoma va riferita al singolo atto impugnato e non alle singole componenti impositive in esso contenute.
- Nel processo tributario, la qualificazione della domanda o dell'eccezione va rapportata al contenuto dell'atto impugnato e alle questioni effettivamente dedotte, con divieto di introdurre in appello nuove contestazioni estranee al thema decidendum originario.
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