Cassazione Civile, Ordinanza n. 20174/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista, che aveva svolto insieme a un altro ausiliario un incarico collegiale di consulenza tecnica d'ufficio in due giudizi riuniti tra il fallimento di una società e un ente pubblico, aveva chiesto l'insinuazione al passivo in prededuzione del proprio credito per compensi professionali. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo il compenso già sostanzialmente soddisfatto dai pagamenti eseguiti dall’ente pubblico coobbligato, e aveva inoltre escluso la maggiorazione del 40% per la collegialità dell’incarico. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell’art. 53 DPR 115/2002, sostenendo che la maggiorazione del 40% per incarico collegiale è obbligatoria e non discrezionale; 2) omessa pronuncia sulla domanda relativa alla maggiorazione per collegialità; 3) 4) violazioni dell’art. 132 c.p.c. e di legge per avere il tribunale confrontato importi ritenuti non omogenei, assumendo erroneamente che quanto pagato dal coobbligato fosse idoneo a escludere il credito; 5) violazione dell’art. 61 l.fall., sostenendo che, ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento del coobbligato, i pagamenti parziali provenienti dall’altro condebitore non andavano scomputati subito, ma al più in sede di riparto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e inammissibili il terzo e il quarto. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato, da un lato, che la maggiorazione del 40% prevista per l’incarico conferito a un collegio di ausiliari è obbligatoria quando ricorrono i presupposti di legge; dall’altro, che il creditore può concorrere nel fallimento del coobbligato per l’intero debito sino all’integrale soddisfacimento, anche se successivamente abbia ricevuto un pagamento parziale da altro condebitore solidale, ferma la detrazione in sede di riparto. Il rigetto dell’ammissione al passivo, fondato sull’avvenuto pagamento parziale da parte del Comune di Palermo e sull’erronea esclusione della maggiorazione collegiale, è stato quindi cassato.
Norme richiamate
art. 53 DPR 115/2002
"quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli"
la maggiorazione del 40% per la collegialità dell'incarico è obbligatoria quando il compenso è liquidato a un collegio di ausiliari, salvo l’eccezione espressa del magistrato che imponga a ciascun incaricato lo svolgimento integrale e personale dell’incarico
art. 52 d.lgs. cit.
la maggiorazione per la complessità dell’incarico è distinta da quella obbligatoria per la collegialità e richiede i propri presupposti, che nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto insussistenti
art. 112 c.p.c.
il motivo relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di maggiorazione è stato dichiarato assorbito per l’accoglimento del primo motivo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo adeguatamente indicato dove e come la questione dell’omogeneità tra importi netti e lordi fosse stata dedotta nei precedenti gradi
art. 61 R.D. n. 267/1942
il creditore ha diritto a concorrere nel fallimento del coobbligato per l'intero debito fino all'integrale pagamento, anche se dopo il fallimento abbia ricevuto un pagamento parziale da altro condebitore solidale; il pagamento parziale incide poi sul riparto
Cass. n. 11811/2014
richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il creditore può insinuarsi per l’intero nel fallimento del coobbligato fallito sino al completo soddisfacimento
Massime di principio
- Quando un compenso è liquidato per un incarico affidato a un collegio di ausiliari, la maggiorazione percentuale prevista dalla legge per la collegialità opera in via obbligatoria, salvo la specifica eccezione normativa che imponga a ciascun ausiliario lo svolgimento personale e integrale dell’attività.
- La maggiorazione per collegialità è distinta dalla eventuale maggiorazione per complessità dell’incarico: la prima deriva direttamente dalla composizione collegiale dell’ufficio, la seconda presuppone una diversa valutazione discrezionale dei connotati dell’incarico.
- In sede di legittimità, la censura che si fondi su un’asserita erronea comparazione tra importi netti e lordi deve essere specifica e autosufficiente, indicando chiaramente dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e su quali dati testuali il giudice avrebbe errato.
- Il creditore di un’obbligazione solidale può insinuarsi al passivo del fallimento di uno dei coobbligati per l’intero credito, sino all’integrale soddisfazione, anche se abbia già ricevuto un pagamento parziale da altro condebitore; tale pagamento rileva sul piano del riparto e non come causa automatica di esclusione dell’ammissione.
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