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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22641/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di reintegrazione nel possesso proposta per la tutela del possesso di una servitù di passaggio su una rampa ubicata su un terreno altrui. Secondo la prospettazione accolta in appello, la titolare della pretesa servitù utilizzava la rampa sin dal 1974 e lo spoglio sarebbe avvenuto quando i proprietari del fondo vi avrebbero apposto un cavo d'acciaio tra paletti in ferro, in modo da ostacolare il transito. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello aveva accolto il gravame e ordinato la reintegra nel possesso della servitù. In cassazione i proprietari del fondo hanno denunciato, con un unico motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo: la mancata esatta ricostruzione della collocazione dei paletti e del cavo, sostenendo che dalla CTU di primo grado emergerebbe che il cavo correva parallelamente alla rampa e non impediva il passaggio, e che la decisione d'appello si sarebbe fondata su mere affermazioni di parte e non su prove ritualmente acquisite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo, pur formalmente formulato come vizio motivazionale, in realtà censurava la valutazione del materiale probatorio e chiedeva un nuovo esame della CTU e delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il perimetro dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dopo la riforma del 2012, chiarendo che il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non già all'insufficienza o contraddittorietà della motivazione né all'omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito. Poiché la corte territoriale aveva esaminato il fatto relativo alla collocazione dei paletti e all'apposizione del cavo, valorizzando le testimonianze e ritenendo provato l'utilizzo della rampa e lo spoglio, il ricorso si risolveva in una sollecitazione inammissibile alla rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 703 c.p.c.

    richiamato come base dell'azione possessoria di reintegrazione nel possesso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    interpretato in senso restrittivo, come limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, escludendo il sindacato su insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • d.l. n. 83/2012

    richiamato quale intervento riformatore che ha ristretto il vizio motivazionale denunciabile in cassazione

  • L. n. 134/2012

    norma di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la stessa limitazione del controllo sulla motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è invece consentito censurare l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio, neppure sotto la veste del vizio motivazionale, se la censura mira in realtà a sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione è denunciabile solo nei casi limite di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessità o irriducibile contraddittorietà, non già per una semplice diversa apprezzabilità delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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