Sentenza del 20/02/2018 n. 684 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Rimborso dei tributi - Rettifica con dichiarazione integrativa - Obbligatorietà solo con riferimento a crediti in compensazione - Termine differente per il rimborso - Diniego illegittimo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo. Il termine previsto per la dichiarazione integrativa, ossia non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, limita esclusivamente la possibilità di utilizzare il credito in compensazione e non preclude il diritto al rimborso. Il rimborso resta comunque soggetto al termine decadenziale di 48 mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva rettificato la propria posizione fiscale mediante dichiarazione integrativa oltre il termine previsto per utilizzare il credito risultante in compensazione. L’Amministrazione ha ritenuto che il superamento di tale termine impedisse anche la richiesta di rimborso. La questione riguardava quindi se il termine per la dichiarazione integrativa fosse applicabile anche al rimborso oppure soltanto all’utilizzo del credito in compensazione.
Norme richiamate
L’istanza di rimborso delle somme versate in eccesso deve essere presentata entro il termine decadenziale di 48 mesi.
Termine per la dichiarazione integrativa
non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo
Il termine per rettificare la dichiarazione rileva ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, ma non impedisce la successiva richiesta di rimborso, purché sia rispettato il termine di 48 mesi.
Cassazione n. 11500/2013
Conferma la distinzione tra il termine per utilizzare il credito in compensazione e il termine per esercitare il diritto al rimborso.
Massime di principio
- Il contribuente può correggere un errore dichiarativo e chiedere il rimborso del maggior versamento anche dopo il termine previsto per la dichiarazione integrativa, purché presenti l’istanza entro 48 mesi.
- Il termine per la dichiarazione integrativa non coincide necessariamente con il termine per chiedere il rimborso: il primo riguarda principalmente l’utilizzo del credito in compensazione, mentre il secondo segue la disciplina decadenziale propria del rimborso.
- Un diniego fondato esclusivamente sulla tardività della dichiarazione integrativa è illegittimo se l’istanza di rimborso è stata presentata entro il termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
- La distinzione tra compensazione e rimborso deve essere verificata caso per caso, considerando la specifica disciplina del tributo e il rispetto dei relativi termini.
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