Sentenza del 20/02/2018 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Enna
TARSU - TIA - tariffe - delibera di Giunta Comunale di approvazione - ratifica del Consiglio Comunale - tributi periodici - delibera deve essere adottata entro il termine di approvazione bilancio previsione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità e l'efficacia di una delibera di Giunta comunale avente a oggetto le tariffe TARSU/TIA, successivamente sottoposta a ratifica del Consiglio comunale. Il punto centrale è stabilire se il potere di convalida o ratifica previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 possa essere esercitato oltre il termine perentorio previsto per l'approvazione del bilancio di previsione o per le variazioni di bilancio relative ai tributi periodici. La sentenza afferma che, in materia di tributi locali periodici, la ratifica deve comunque intervenire entro i termini previsti dalla normativa contabile degli enti locali.
La decisione
La pretesa fondata sulla delibera tariffaria non può ritenersi validamente sorretta da una ratifica intervenuta oltre i termini inderogabili previsti dalla disciplina del bilancio. In materia di TARSU, TIA e altri tributi periodici, le variazioni deliberate dal Consiglio comunale devono essere adottate entro il 30 novembre dell'anno di riferimento; se adottate d'urgenza dalla Giunta, devono essere ratificate dal Consiglio entro sessanta giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre. Il potere di convalida o ratifica esiste, ma non può essere esercitato tardivamente, poiché i termini hanno natura perentoria.
Norme richiamate
Art. 21-nonies della legge n. 241/1990
Riconosce il potere di annullamento d'ufficio e di convalida degli atti amministrativi illegittimi, ma tale potere, quando riguarda delibere tariffarie relative a tributi periodici, deve essere esercitato nel rispetto dei termini inderogabili previsti dalla disciplina finanziaria degli enti locali.
Art. 69, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Disciplina aspetti relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla determinazione delle tariffe, nel quadro dei vincoli temporali applicabili agli atti tariffari.
Art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000
Attribuisce al Consiglio comunale la competenza sulle principali decisioni finanziarie e sulle variazioni di bilancio, comprese quelle connesse alla fiscalità locale.
Art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000
Prevede la disciplina delle variazioni di bilancio: quelle deliberate dal Consiglio devono essere adottate entro il 30 novembre; quelle urgenti adottate dalla Giunta devono essere ratificate dal Consiglio entro sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre.
Massime di principio
- Per i tributi locali periodici, le delibere tariffarie devono essere adottate e perfezionate entro i termini stabiliti dalla normativa sul bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio.
- La ratifica consiliare di una delibera urgente della Giunta non è valida se interviene oltre il termine massimo del 31 dicembre, anche quando siano decorsi meno di sessanta giorni.
- Il potere generale di convalida previsto dalla legge n. 241/1990 non consente di superare i termini perentori stabiliti dalla normativa finanziaria degli enti locali.
- In caso di tardiva approvazione o ratifica della tariffa, l'ente può non essere legittimato a fondare la pretesa tributaria sulla delibera tardiva, con conseguente possibile annullamento dell'atto impositivo o della maggiore pretesa.
- Quando si contesta una tariffa TARSU o TIA, è essenziale verificare la data di adozione della delibera, la competenza dell'organo, la data della ratifica e il rispetto dei termini del 30 novembre, dei sessanta giorni e del 31 dicembre.
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