Sentenza del 20/02/2018 n. 337 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - Notifica diretta a mezzo posta da parte dell'Ufficio finanziario - Applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge 20.11.1982, n. 890 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità e il momento di perfezionamento della notifica di un atto impositivo effettuata direttamente dall'Ufficio finanziario tramite il servizio postale, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario. In particolare, occorre stabilire quale disciplina si applichi quando il destinatario non ritira il plico e riceve soltanto l'avviso di giacenza. La giurisprudenza ritiene applicabile, direttamente o in via analogica, la regola dell'art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982.
La decisione
La notifica si considera perfezionata per il destinatario decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, oppure dalla data del ritiro del plico se anteriore. Da tale momento decorre il termine per impugnare l'atto notificato. Nel caso di notifica diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria non è necessario l'invio di una seconda raccomandata informativa contenente l'avviso di giacenza: è sufficiente il rilascio dell'avviso previsto dalle regole del servizio postale. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria quanto alla validità e al perfezionamento della notifica.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
La regola è applicabile alle notifiche postali degli atti impositivi effettuate direttamente dall'Ufficio finanziario, anche in via analogica, per individuare il momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario.
Regolamento postale del servizio di recapito, art. 23
Per le notifiche effettuate direttamente dall'Amministrazione finanziaria è sufficiente il rilascio dell'avviso di giacenza secondo le regole del servizio postale; non è necessaria una raccomandata ulteriore contenente l'avviso di giacenza.
Cassazione civile, sentenza 28 luglio 2010, n. 17598
La notifica diretta da parte dell'Ufficio finanziario è una modalità semplificata che non richiede l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario e segue le norme del servizio postale ordinario, anziché integralmente quelle della legge n. 890/1982 relative alle notifiche eseguite tramite ufficiale giudiziario o soggetti equiparati.
Cassazione civile, ordinanza 2 febbraio 2016, n. 2047
Ha affermato l'applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982 alle notifiche degli atti impositivi effettuate direttamente a mezzo posta dall'Ufficio finanziario, individuando nel decimo giorno dal rilascio dell'avviso di giacenza il momento di perfezionamento della notifica, salvo ritiro anteriore.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo è spedito direttamente dall'Amministrazione finanziaria tramite posta, la notifica può perfezionarsi anche senza il ritiro del plico.
- Il termine ordinario è di dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza; se il destinatario ritira il plico prima, rileva la data del ritiro.
- Per la notifica diretta dell'Ufficio non è normalmente necessaria una seconda raccomandata informativa: può essere sufficiente l'avviso di giacenza lasciato dal servizio postale.
- Il termine per impugnare l'atto decorre dal perfezionamento della notifica, non necessariamente dalla conoscenza effettiva del contenuto del plico.
- La validità concreta della notifica dipende comunque dalla prova della corretta spedizione, dell'indirizzo utilizzato e del rilascio dell'avviso di giacenza.
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