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Sentenza

Sentenza del 20/02/2018 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Notifica della cartella di pagamento tramite PEC - Va provata la conformità all'originale della cartella.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità della notifica, tramite posta elettronica certificata, di una cartella di pagamento di euro 6.636,11. La contribuente contestava, tra l'altro, la mancata notifica della cartella e l'insufficienza della documentazione prodotta dall'agente della riscossione. Equitalia sosteneva che la notifica PEC fosse regolare, avendo depositato la cartella e le ricevute di accettazione e consegna. La Commissione ha ritenuto però che la mera produzione del messaggio PEC e dell'indicazione che la cartella era allegata non dimostrasse la conformità dell'atto trasmesso all'originale, in assenza di attestazione di conformità e di firma digitale, soprattutto a fronte della contestazione della contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente per mancata prova della regolare notifica della cartella. Equitalia ha proposto appello, sostenendo la sufficienza delle ricevute PEC e la validità della notificazione. La Commissione Tributaria Regionale ha tuttavia rigettato l'appello, confermando l'esito favorevole alla contribuente, e ha compensato le spese di giudizio. È stato ritenuto necessario che la copia della cartella e delle ricevute PEC fosse attestata conforme all'originale da un pubblico ufficiale autorizzato, oppure che tale conformità non fosse specificamente disconosciuta dal destinatario.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973

    La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

    La notificazione della cartella tramite PEC è legalmente ammessa; successivamente, per determinate categorie di soggetti, tale modalità è divenuta obbligatoria.

  • Art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 82/2005

    La copia informatica di un documento analogico deve presentare gli elementi necessari a dimostrarne la conformità all'originale, secondo le modalità previste dalla normativa, inclusa l'attestazione di conformità nei casi contestati.

  • Art. 23, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 82/2005

    La copia analogica di un documento informatico ha efficacia probatoria quando la conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato oppure quando tale conformità non è disconosciuta dalla parte contro cui viene prodotta.

  • Art. 6 del d.P.R. 68/2005

    La notificazione tramite PEC viene documentata dai messaggi elettronici di accettazione e di avvenuta consegna; tali ricevute dimostrano il perfezionamento della trasmissione, ma, secondo la pronuncia, non risolvono da sole il problema della conformità del documento allegato all'originale.

  • D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 14, comma 1

    Ha modificato l'art. 26, comma 2, del d.P.R. 602/1973, rendendo obbligatoria la notificazione via PEC per imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi, a decorrere dal 22 ottobre 2015.

  • Cassazione civile, sentenza n. 8446/2015

    È stata richiamata per sostenere che, in caso di contestazione, l'agente della riscossione deve fornire una prova adeguata dell'originale e della conformità dell'atto prodotto, non potendo fare affidamento soltanto su copie prive degli elementi necessari.

  • Cassazione civile, sentenza n. 15035/2016

    È stata richiamata in relazione al valore probatorio delle ricevute PEC, considerate idonee a dimostrare la consegna del messaggio, salva prova contraria.

Massime di principio

  • La ricevuta PEC di accettazione e consegna dimostra normalmente l'invio e la disponibilità del messaggio nella casella del destinatario, ma può non essere sufficiente, se l'atto è contestato, a provare che il documento allegato corrisponda all'originale.
  • Quando il contribuente contesta specificamente la conformità della cartella notificata via PEC, l'agente della riscossione deve produrre l'originale o una copia munita di valida attestazione di conformità, insieme alle ricevute PEC e agli allegati necessari.
  • La mancata apertura o lettura della PEC non impedisce, di regola, il perfezionamento della notifica: la PEC certifica la consegna nella casella, non l'effettiva conoscenza soggettiva del contenuto.
  • Il destinatario che produce una copia priva di attestazione di conformità può vedersi riconoscere efficacia probatoria se la controparte non ne disconosce tempestivamente e specificamente la conformità.
  • La valutazione concreta dipende dalla normativa vigente al momento della notifica, dalla natura del documento, dalla presenza della firma digitale, dall'attestazione di conformità e dalla specificità della contestazione formulata dal destinatario.

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