Sentenza del 20/02/2018 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Ruolo - Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi - Omessa notifica cartella - Prescrizione credito - Giurisdizione tributaria - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'omessa notifica di una serie di cartelle di pagamento prodromiche all'esecuzione e ha eccepito la prescrizione dei tributi richiesti, sostenendo quindi l'inesistenza o l'estinzione dell'obbligazione tributaria. La questione riguardava anche l'individuazione del giudice competente a decidere tali contestazioni.
La decisione
È stata affermata la giurisdizione del giudice tributario. Le commissioni tributarie sono competenti a esaminare sia la contestazione relativa all'omessa notifica delle cartelle prodromiche, sia l'eccezione di prescrizione dei tributi, poiché quest'ultima costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria. La giurisdizione tributaria si estende alle questioni riguardanti l'an e il quantum del tributo e si arresta soltanto davanti agli atti propriamente esecutivi.
Norme richiamate
Norme sulla giurisdizione tributaria in materia di tributi e spese
La cognizione delle commissioni tributarie si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e spese.
Il giudice tributario è competente per tutte le questioni che incidono sull'esistenza, sull'entità o sull'estinzione dell'obbligazione tributaria, comprese l'omessa notifica della cartella e la prescrizione del credito.
Disciplina dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi tributari
La giurisdizione tributaria si arresta unicamente di fronte agli atti di esecuzione tributaria.
Le contestazioni relative al rapporto tributario e agli atti prodromici alla riscossione restano devolute al giudice tributario; le controversie riguardanti la fase esecutiva in senso stretto possono invece appartenere al giudice ordinario, secondo la natura dell'atto impugnato.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione di un tributo deve essere proposta davanti al giudice che ha giurisdizione sull'obbligazione tributaria, normalmente il giudice tributario.
- L'omessa notifica della cartella di pagamento è una questione relativa alla validità della pretesa tributaria e degli atti prodromici, e rientra quindi nella giurisdizione tributaria.
- Per individuare il giudice competente occorre distinguere tra contestazioni sul tributo o sugli atti precedenti all'esecuzione, devolute al giudice tributario, e contestazioni sugli atti esecutivi in senso stretto, potenzialmente devolute al giudice ordinario.
- La prescrizione può essere fatta valere anche in una fase successiva della riscossione, purché la contestazione riguardi l'estinzione del credito tributario e non esclusivamente le modalità materiali dell'esecuzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 feb 2018Sentenza del 20/02/2018 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 20 feb 2018Sentenza del 20/02/2018 n. 219 - Comm. Trib. Prov. Enna
- Sentenza · 20 feb 2018Sentenza del 20/02/2018 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Enna
- Sentenza · 20 feb 2018Sentenza del 20/02/2018 n. 337 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 feb 2018Sentenza del 20/02/2018 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 feb 2018Sentenza del 20/02/2018 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →