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Sentenza

Sentenza del 20/02/2018 n. 219 - Comm. Trib. Prov. Enna

Avviso di accertamento - Delega firma direttore Agenzia Entrate - difetto di sottoscrizione - nullità dell'atto impugnato - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto e l’avviso di accertamento è stato dichiarato nullo per difetto di sottoscrizione. La delega priva di adeguata motivazione e di una specifica delimitazione dell’ambito della delega è stata considerata tamquam non esset, cioè come inesistente ai fini della validità della sottoscrizione dell’atto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, sostenendo che l’atto fosse stato firmato da un funzionario diverso dal capo dell’ufficio senza una delega di firma adeguata. La delega indicava soltanto l’area di appartenenza del delegato, la durata e una motivazione generica o di stile, senza individuare in modo sufficientemente specifico i poteri conferiti e il relativo ambito. Secondo il giudice, una delega valida deve risultare da un atto scritto e motivato, riferito a un periodo temporale determinato.

Norme richiamate

  • Art. 42, comma 1, del D.P.R. 600/1973

    Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio oppure da un funzionario validamente delegato. La delega deve essere formalizzata per iscritto, adeguatamente motivata e delimitata nel tempo; in mancanza, la sottoscrizione del delegato non è idonea a garantire la validità dell’atto.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso dal capo dell’ufficio richiede una delega di firma valida e verificabile.
  • Una delega generica, fondata soltanto sull’indicazione dell’area organizzativa, sulla durata e su formule motivazionali standard, può essere ritenuta insufficiente o inesistente.
  • La delega deve essere un atto scritto, motivato e riferito a un periodo temporale determinato; quando possibile, deve consentire di comprendere l’effettivo ambito dei poteri conferiti.
  • Il difetto di una valida delega di sottoscrizione può comportare la nullità dell’avviso di accertamento, purché il vizio venga ritualmente contestato e accertato dal giudice.
  • In situazioni analoghe è opportuno chiedere all’amministrazione l’esibizione della delega e verificarne il soggetto delegante, il delegato, la forma scritta, la motivazione, la durata e l’ambito dei poteri.

Testo integrale

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