Cassazione Civile, Ordinanza n. 27675/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale, su ricorso del Pubblico Ministero, dichiarazione poi confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello. La società fallita ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo ha contestato la legittimazione attiva del Pubblico Ministero ex artt. 6 e 7 l. fall., sostenendo che nella richiesta di fallimento non fosse indicata alcuna delle ipotesi tipiche che consentono l'iniziativa officiosa e che la notitia decoctionis fosse stata tratta da documentazione non idonea e, comunque, acquisita in violazione dell'art. 329 c.p.p. Con il secondo ha censurato l'accertamento dello stato di insolvenza ex art. 5 l. fall., assumendo che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale non fossero sintomatici di insolvenza, essendo la società ancora operativa, con debiti rateizzati, rapporti con fornitori e banche non patologici e una situazione patrimoniale non dissestata nei termini indicati dalla sentenza impugnata. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 5 e 56 l. fall. in tema di compensazione, affermando di vantare crediti verso la società concedente l'azienda affittata e di poterli opporre, anche dopo il fallimento di quest'ultima, con effetti estintivi o addirittura favorevoli alla propria posizione creditoria. La procedura fallimentare ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato per omesso esame di ulteriori fatti storici che, secondo essa, avrebbero comunque provato l'insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondato/inammissibile il primo motivo perché la legittimazione del Pubblico Ministero può fondarsi su una notitia decoctionis acquisita istituzionalmente nel corso di un procedimento penale anche relativo a soggetti diversi dal fallendo, senza che sia necessario che il procedimento riguardi direttamente la società poi dichiarata fallita o che il sequestro sia già intervenuto al momento della richiesta. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché richiedeva una rivalutazione di accertamenti di fatto sull'effettiva esistenza e consistenza dei crediti posti a base della compensazione. Il secondo motivo, per quanto esposto nel testo, non ha condotto a una diversa statuizione. Il ricorso incidentale condizionato della procedura è stato dichiarato inefficace. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ai fini del contributo unificato, è stato dato atto della relativa sussistenza dei presupposti.
Norme richiamate
art. 329 c.p.p.
invocato dalla ricorrente come limite all'utilizzabilità della notitia acquisita; la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole alla censura e ritiene comunque legittima l'iniziativa del P.M. se la notitia è appresa istituzionalmente nel corso di indagini o di altro procedimento.
art. 6 l. fall.
richiamato dalla ricorrente; il testo della decisione si concentra però sull'art. 7 l. fall. quale base della legittimazione del P.M.
art. 7 l. fall.
"quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale"
la Corte ribadisce che la legittimazione del Pubblico Ministero sussiste quando la notitia decoctionis sia appresa istituzionalmente nel corso di un procedimento penale o di altra attività istituzionale, anche se riguardante soggetti diversi dal fallendo; non è necessario che il procedimento sia già definito o che coincida con quello poi sfociato nel fallimento.
art. 5 l. fall.
richiamato per il presupposto dell'insolvenza; la Corte non rivaluta il merito degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
art. 56 l. fall.
invocato sulla compensazione in ambito concorsuale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché richiedeva un nuovo esame del fatto relativo all'effettiva esistenza dei crediti reciproci.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte dichiara il ricorso incidentale inefficace.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
utilizzato dalla Corte per qualificare come inammissibile il primo motivo, in quanto il ricorso si poneva contro principi di diritto già consolidati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento sussiste quando la notitia decoctionis sia appresa istituzionalmente nel corso di un procedimento penale o di altra attività istituzionale, anche se il procedimento riguarda soggetti diversi dal successivamente dichiarato fallito.
- Ai fini dell'art. 7 l. fall., non è necessario che al momento della richiesta di fallimento sia già stato emesso un sequestro o che il procedimento penale sia specificamente instaurato contro la società poi fallita; è sufficiente che l'informazione sull'insolvenza emerga nel corso di indagini legittimamente svolte.
- La verifica della legittimazione del P.M. ex art. 7 l. fall. è distinta dall'accertamento del presupposto sostanziale dell'insolvenza ex art. 5 l. fall.: la prima riguarda la fonte della notizia, la seconda la situazione patrimoniale complessiva del debitore al momento della dichiarazione di fallimento.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito su elementi fattuali già scrutinati dalla corte territoriale, come l'effettiva consistenza dei crediti opposti in compensazione o la reale misura dell'esposizione debitoria.
- La deduzione di crediti in compensazione in ambito concorsuale richiede la dimostrazione rigorosa della loro esistenza e consistenza; in mancanza di tale prova, la censura è insuscettibile di accoglimento in cassazione se mira a una rivalutazione del fatto.
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