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Ordinanza

Ordinanza n. 1573/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02241/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall’impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e associazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma. La domanda cautelare era fondata sul danno all’immagine che sarebbe derivato dalla pendenza del procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con conseguenze anche economiche. Il Consiglio di Stato ha rilevato che non erano stati forniti elementi idonei a dimostrare l’effettiva rilevanza e intensità del danno dedotto, né le relative conseguenze economiche.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello cautelare e confermato, per l’effetto, la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR Lazio. Ha ritenuto che il pregiudizio all’immagine allegato dall’impresa non fosse adeguatamente dimostrato quanto a rilevanza, intensità e conseguenze economiche e, pertanto, non presentasse i requisiti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 119, comma 4, c.p.a. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 119, comma 4, c.p.a.

    estrema gravità ed urgenza

    Il pregiudizio dedotto deve presentare requisiti di estrema gravità e urgenza; la loro sussistenza richiede una dimostrazione concreta e adeguata dell’effettiva rilevanza e intensità del danno, comprese le conseguenze economiche.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, il danno all’immagine derivante dalla pendenza di un procedimento amministrativo non giustifica la misura cautelare in assenza di elementi concreti idonei a dimostrarne effettiva rilevanza, intensità e conseguenze economiche.
  • Il requisito dell’estrema gravità e urgenza previsto dall’art. 119, comma 4, c.p.a. non può essere desunto dalla mera pendenza di un procedimento amministrativo o dall’allegazione generica di un pregiudizio reputazionale; occorre una dimostrazione specifica del danno imminente e qualificato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAntitrust e concorrenza (AGCM)
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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