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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40093/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che li aveva confermati colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale per varie condotte: (i) rinuncia a un credito vantato dalla Rhein nei confronti della CHT (capo 1, prima parte); (ii) pagamenti e rimborsi a favore di soci e di terze società (capo 1, seconda parte; capi 2a, 2b, 2c), in particolare versamenti alla SIEG e un importo di euro 35.000 indicato al capo 2c. I motivi di ricorso denunciavano: nullità per indeterminatezza del capo 2c e illegittima integrazione in dibattimento; manifesta illogicità nella qualificazione come distrazione della rinuncia al credito; erronea qualificazione come bancarotta patrimoniale (distrattiva) di rimborsi che sarebbero stati mera restituzione di mutui (che giustificherebbero, a loro dire, la più lieve fattispecie di bancarotta preferenziale); e carenza del dolo conoscitivo rispetto allo stato di crisi/insolvenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha ritenuto infondati il motivo di nullità del capo 2c (confermando la legittimità della modifica/integrazione dell'imputazione in fase predibattimentale/dibattimentale ai sensi degli artt. 516 e ss. c.p.p.), ha respinto le censure sulla rinuncia al credito verso CHT (confermando che la rinuncia poteva integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale trattandosi di reato di pericolo e che i presunti vantaggi compensativi non erano dimostrati nella certezza, congruità e proporzionalità richieste), e ha altresì confermato la qualificazione come bancarotta patrimoniale per i rimborsi ai soci (capi 2a e 2b), ritenendo che i versamenti ai soci erano stati effettuati in un quadro di forte squilibrio finanziario conoscibile dagli amministratori. Tuttavia la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso (motivi quarto e in parte quinto) nella parte relativa ai versamenti effettuati dalla Rhein in favore della SIEG (capo 1, seconda parte) e al capo 2c (euro 35.000), ritenendo che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente verificato se quei pagamenti fossero invece la restituzione di precedenti prestiti da parte della SIEG alla Rhein. Per tale profilo la sentenza è stata annullata in parte qua e la causa rinviata alla Corte d'appello per nuovo esame limitatamente a quei fatti (con conseguente verifica della qualificazione penale definitiva e della prescrizione).

Norme richiamate

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Disciplina la contestazione di reati concorrenti e la possibilità di integrazione dell'imputazione in dibattimento; la Corte ha ritenuto legittima l'integrazione predibattimentale/dibattimentale dell'imputazione operata dal P.M., nei limiti del contraddittorio e delle facoltà difensive

  • artt. 516-518 cod. proc. pen.

    Regolano la modifica dell'imputazione e le nuove contestazioni in dibattimento; la Cassazione conferma la possibilità di modifiche anche prima dell'apertura formale del dibattimento purché garantito il contraddittorio

  • art. 429, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio in caso di indeterminatezza dell'imputazione; la Corte ha però ritenuto che la possibilità di integrazione in dibattimento possa sanare lacune, senza automatica declaratoria di nullità

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità; la Corte ha valutato che eventuali nullità relative all'avvertimento sui riti alternativi erano sanate o tardivamente dedotte alla presenza della difesa

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Regola l'udienza di comparizione predibattimentale introdotta dalla riforma Cartabia; la decisione richiama la ratio della norma, favorevole alla prevenzione di nullità per genericità mediante ridefinizione dell'imputazione

  • art. 554-ter cod. proc. pen.

    Stabilisce termini e decadenze per i riti alternativi in fase predibattimentale; la Corte ne discute l'incidenza sull'obbligo di avvertimento

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Norma collegata all'avviso sui riti alternativi; utilizzata in tema di adeguatezza dell'informazione in fasi processuali con assistenza difensiva

  • art. 421 cod. proc. pen.

    Riferimento alla fase dell'udienza preliminare e agli strumenti correttivi dell'imputazione in quella sede; la Corte distingue tale fase dalla possibilità di modifiche anche in dibattimento

  • art. 216, comma 1, n.1 legge fallimentare

    Definisce le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione, dissipazione, occultamento); la Corte ribadisce che si tratta di reato di pericolo e che è sufficiente la menomazione della garanzia patrimoniale

  • art. 2467 cod. civ.

    Regola la postergazione dei crediti dei soci; richiamato per distinguere rimborsi ai soci (soggetti alla regola di postergazione e quindi potenzialmente distrattivi) dai pagamenti a terzi non soci

  • art. 2634 cod. civ.

    Riferimento ai vantaggi compensativi in operazioni infra-gruppo; la Corte ricorda che per escludere la distrazione tali vantaggi devono essere certi, congrui e proporzionati

Massime di principio

  • La modifica o integrazione dell'imputazione in fase predibattimentale o in dibattimento è possibile (artt. 516 e ss. c.p.p.), purché sia garantito il contraddittorio: la nullità automatica del decreto che dispone il giudizio non è l'unico rimedio quando la carenza può essere sanata con integrazione e garanzie difensive
  • L'omessa comunicazione immediata dell'avvertimento sui riti alternativi non costituisce necessariamente causa di nullità insanabile se la difesa era presente e non ha tempestivamente eccepito; la sussistenza della nullità va valutata nel contesto e può essere sanata
  • Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) è reato di pericolo: è sufficiente che l'atto abbia concretamente messo in pericolo la garanzia patrimoniale destinata a soddisfare i creditori; non è necessario che dall'atto derivi immediatamente l'impossibilità totale di soddisfare i creditori
  • Per ritenere che un'operazione intra-gruppo non sia distrattiva perché compensativa, è necessario dimostrare vantaggi compensativi certi, congrui e proporzionati nel valore al sacrificio subito dalla società depauperata
  • I versamenti ai soci effettuati in un periodo di forte squilibrio finanziario possono essere qualificati, ai fini penali, come equivalenti a conferimenti non restituibili e il loro rimborso può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale quando la regola di postergazione è violata; la qualificazione sostanziale dipende dalla natura dell'operazione e dalla situazione patrimoniale dell'impresa al momento del versamento
  • I pagamenti effettuati a terzi non soci (es. società riconducibili al gruppo ma non socie) impongono un'analisi probatoria specifica: occorre verificare se sono restituzioni di prestiti antecedenti o esborsi non dovuti; in assenza di prova della causale (preesistente prestito) la condotta può essere qualificata come distrazione
  • In caso di dubbio sulla natura degli esborsi (restituzione di prestiti vs distrazione) il giudice d'appello deve compiere una verifica puntuale, anche perché la qualificazione influenza non solo la responsabilità ma anche la prescrizione e la concreta tipologia del reato

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