Ordinanza n. 179/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con Funzioni Vicarie, n. -OMISSIS- del 9 aprile 2026, notificato in data 16 aprile 2026, di assegnazione temporanea del ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 dal VI Reparto Mobile della Polizia di Stato di -OMISSIS-, nella parte in cui si dispone l’assegnazione fino al 30 luglio 2026 anziché per la durata di tre anni prevista dall’art. 42 bis del D.lgs n. 151/2001; - per quanto lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso; - NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO ED IL RICONOSCIMENTO: - del diritto in capo al ricorrente all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 per la durata di tre anni presso il Commissariato -OMISSIS-; - LA CONSEGUENTE CONDANNA, ANCHE EX ART. 34, CO. 1, LETT. C) C.P.A., sussistendo le condizioni e i presupposti processuali e sostanziali previsti dagli artt. 34, co. 1, lett. c) e 31, co. 3, c.p.a., dell’Amministrazione resistente, a disporre l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 per la durata di tre anni presso il Commissariato -OMISSIS- (CE).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, limitata al 30 luglio 2026 anziché estesa entro il limite triennale
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, aveva chiesto l'assegnazione temporanea triennale presso una delle sedi indicate per assistere il figlio nato da pochi mesi. Sulla domanda erano stati acquisiti pareri favorevoli del responsabile della sede di provenienza e delle possibili sedi di destinazione. L'Amministrazione ha accolto la richiesta soltanto fino al 30 luglio 2026, facendo coincidere la durata dell'assegnazione con la scadenza del contratto di lavoro interinale del coniuge. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della limitazione temporale e ha chiesto l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto all'assegnazione triennale e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'assegnazione presso una delle sedi richieste.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari e ha accolto l'istanza con misura propulsiva. In applicazione della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 99/2024, ha rilevato che l'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 consente di considerare, oltre alla sede nella stessa provincia o regione dell'attività lavorativa dell'altro genitore, anche la sede nella stessa provincia o regione in cui la famiglia ha fissato la propria residenza. L'atto appare illegittimo perché ha parametrato automaticamente la durata dell'assegnazione alla durata del contratto lavorativo a termine del coniuge, omettendo di valutare le esigenze familiari connesse alla residenza della famiglia. L'Amministrazione deve quindi riesaminare l'istanza, valutando la richiesta di assegnazione per un periodo maggiore, entro il limite triennale e a prescindere dalla durata del contratto del coniuge, ferma la discrezionalità amministrativa nella ponderazione delle esigenze di servizio delle sedi di provenienza e destinazione. Il riesame deve avvenire entro 30 giorni, previa acquisizione delle osservazioni del ricorrente sulle esigenze familiari e dei pareri dei responsabili delle sedi interessate. È stata fissata l'udienza pubblica del 3 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
L'assegnazione può essere effettuata non solo ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, ma anche ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa.
La disposizione, come integrata dalla Corte costituzionale, impone di considerare anche il luogo di residenza della famiglia e le relative esigenze familiari; la durata dell'assegnazione non può essere automaticamente fatta coincidere con quella del rapporto di lavoro a termine dell'altro genitore, dovendo essere valutata entro il limite triennale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare applicata dal TAR nella fase incidentale.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale possibile fondamento della condanna dell'Amministrazione all'adozione delle misure necessarie; nella fase cautelare il TAR ha ordinato il riesame dell'istanza.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato nel petitum quale possibile fondamento dei poteri conformativi e di condanna esercitabili dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nell'applicazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l'Amministrazione deve considerare, ai fini dell'individuazione della sede di assegnazione, anche la provincia o regione in cui la famiglia ha fissato la propria residenza, oltre a quella in cui l'altro genitore svolge la propria attività lavorativa, secondo l'interpretazione additiva della Corte costituzionale n. 99/2024.
- La durata dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non può essere automaticamente parametrata alla durata del contratto di lavoro a termine dell'altro genitore quando ciò comporti l'omessa valutazione delle esigenze familiari connesse alla residenza della famiglia; tali esigenze devono essere specificamente ponderate entro il limite massimo triennale.
- Il riesame della domanda di assegnazione temporanea deve essere preceduto dall'acquisizione delle osservazioni dell'interessato sulle esigenze familiari e dei pareri dei responsabili della sede di provenienza e delle possibili sedi di destinazione, restando ferma la discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle esigenze di servizio.
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