Sentenza n. 10888/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'accertamento del diritto dei Medici Competenti Militari a svolgere attività di "Medico Competente" anche in ambito civile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Limitazione, contenuta nella Circolare dello Stato Maggiore della Difesa del 1° marzo 2018, dell’esercizio delle funzioni di medico competente ex art. 38, comma 1, lett. d-bis), d.lgs. 81/2008 ai soli ambienti dell’Amministrazione della Difesa
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto a svolgere l’attività di medico competente anche in ambito civile e, in subordine, l’annullamento parziale o la disapplicazione della circolare nella parte in cui limita tale attività all’Amministrazione della Difesa. Hanno sostenuto di possedere il requisito previsto dall’art. 38, comma 1, lett. d-bis), d.lgs. 81/2008, consistente nello svolgimento per almeno quattro anni di attività medica nel settore del lavoro, nonché l’iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti e l’assolvimento degli obblighi di aggiornamento. Secondo i ricorrenti, la lett. d-bis) costituirebbe un titolo abilitativo pieno, equipollente alle specializzazioni previste dalle lettere a)-d), spendibile presso datori di lavoro pubblici e privati anche al di fuori dell’ambito militare. Hanno dedotto eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, irragionevolezza e sviamento, violazione del principio di buon andamento e della gerarchia delle fonti, nonché, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale della lett. d-bis) per violazione degli artt. 3, 4, 32, 35, 97 e 98 Cost. I Ministeri hanno sostenuto che la disposizione costituisca una deroga eccezionale, destinata a consentire la continuità della sorveglianza sanitaria interna alle Forze armate e alle Forze di polizia, senza attribuire un’abilitazione generale esercitabile nel settore civile.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto ricevibile la domanda nell’ambito della giurisdizione esclusiva relativa al rapporto di pubblico impiego dei medici militari in servizio permanente effettivo, precisando che la circolare poteva rilevare, se del caso, ai fini della disapplicazione incidentale. Nel merito, ha interpretato l’art. 38, comma 1, lett. d-bis), d.lgs. 81/2008 come deroga funzionale ed eccezionale, riferita non solo ai destinatari del requisito, ma anche all’ambito operativo dell’abilitazione. La norma consente ai sanitari delle Forze armate e delle Forze di polizia con almeno quattro anni di attività nel settore del lavoro di svolgere le funzioni di medico competente nell’ambito organizzativo militare e di sicurezza, ma non li equipara ai professionisti in possesso delle specializzazioni o degli altri titoli ordinari previsti dalle lettere a)-d). Il giudice ha valorizzato i lavori preparatori del d.lgs. 106/2009, dai quali emerge l’obiettivo di assicurare la continuità operativa interna delle strutture sanitarie militari, non di creare un nuovo titolo professionale generale. Ha inoltre rilevato la differenza tra l’esperienza quadriennale, priva di un percorso formativo uniforme e di una verifica indipendente, e le specializzazioni accademiche richieste ordinariamente, nonché la peculiarità dei rischi e dei contesti operativi militari. L’iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute non è stata ritenuta costitutiva di un’abilitazione generale, ma funzionale alla registrazione degli abilitati secondo i diversi titoli. È stata esclusa l’applicabilità analogica della sentenza della Corte costituzionale n. 98/2023 sugli psicologi militari, perché riferita a un diverso problema di equilibrio interno al regime delle incompatibilità e a categorie professionali non omogenee. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, non sussistendo parità di formazione e competenze tra i medici abilitati ex lett. d-bis) e quelli in possesso dei titoli ordinari. Il giudice ha soprasseduto sulla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei medici specialisti civili, ritenendo assorbente l’infondatezza del ricorso. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 38, comma 1, lett. d-bis), d.lgs. 81/2008
con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
La disposizione introduce una deroga eccezionale e funzionale, destinata a consentire l’esercizio delle funzioni di medico competente nell’ambito delle Forze armate e delle Forze di polizia; non attribuisce un titolo professionale generale equipollente alle specializzazioni previste dalle lettere a)-d).
art. 38, comma 1, lett. a)-d), d.lgs. 81/2008
Prevedono i titoli ordinari, di matrice specialistica, accademica o autorizzatoria, necessari per l’esercizio generale della funzione di medico competente nei settori civile e pubblico.
art. 38, comma 2, d.lgs. 81/2008
L’iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti non costituisce un’abilitazione generale autonoma e non elimina la distinzione tra i diversi titoli di accesso previsti dal comma 1.
art. 38, comma 3, d.lgs. 81/2008
L’obbligo di aggiornamento ECM si applica ai medici competenti, ma non trasforma il requisito ex lett. d-bis) in un titolo equipollente alle specializzazioni ordinarie.
art. 40 d.lgs. 81/2008
Disciplina gli obblighi informativi e di trasmissione dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria, nel diverso ambito degli organi di vigilanza civili e militari.
art. 210, comma 1, d.lgs. 66/2010
È stato invocato dai ricorrenti a sostegno della possibilità di esercizio libero-professionale dei medici militari, ma non è stato ritenuto idoneo a superare i limiti propri dell’abilitazione speciale prevista dall’art. 38, comma 1, lett. d-bis), d.lgs. 81/2008.
art. 38, comma 1, lett. d), d.lgs. 81/2008
Rientra tra i titoli ordinari fondati su specializzazione accademica e non è equiparabile al requisito esperienziale previsto dalla lett. d-bis).
art. 38, comma 2, d.lgs. 81/2008
La previsione dell’elenco nazionale è stata interpretata come registro degli abilitati secondo titoli differenti, non come albo con efficacia costitutiva di una piena abilitazione professionale in ogni ambito.
art. 44, comma 1, lett. d), d.lgs. 334/2000
Il precedente regime derogatorio per i medici militari è stato valorizzato quale conferma della continuità operativa interna della deroga, non della creazione di un’abilitazione professionale generale.
art. 98 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nel dubbio di costituzionalità, ma ritenuto non violato in ragione della differenza tra i percorsi formativi e i rispettivi ambiti professionali.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento non impedisce una disciplina differenziata quando essa è funzionale all’organizzazione della sicurezza sanitaria militare e ragionevolmente collegata alla peculiarità del relativo contesto.
art. 3 Cost.
Non risulta violato perché i medici abilitati ex lett. d-bis) e quelli titolari dei requisiti ordinari non sono situazioni omogenee, avendo percorsi formativi e titoli qualitativamente diversi.
sentenza Corte costituzionale n. 98/2023
Il precedente sugli psicologi militari non è stato ritenuto analogicamente applicabile, poiché riguardava il riequilibrio del regime delle incompatibilità tra professioni sanitarie militari omogenee e non la diversa spendibilità di titoli abilitativi.
Massime di principio
- Il requisito previsto dall’art. 38, comma 1, lett. d-bis), d.lgs. 81/2008, consistente nello svolgimento di almeno quattro anni di attività medica nel settore del lavoro da parte dei sanitari delle Forze armate e delle Forze di polizia, costituisce una deroga eccezionale e funzionale, diretta ad assicurare la continuità della sorveglianza sanitaria interna alle rispettive amministrazioni.
- L’abilitazione conseguita ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. d-bis), d.lgs. 81/2008 non è equipollente, quanto a formazione e spendibilità professionale, ai titoli ordinari previsti dalle lettere a)-d) e non consente, in assenza di tali titoli, l’esercizio della funzione di medico competente presso datori di lavoro civili o presso comparti pubblici diversi da quelli militari e di sicurezza.
- L’iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti previsto dall’art. 38, comma 2, d.lgs. 81/2008 non attribuisce, di per sé, un’abilitazione generale all’esercizio della professione in ogni ambito, ma registra soggetti abilitati sulla base di titoli di accesso differenti e diversamente spendibili.
- La differenza tra un requisito esperienziale maturato nell’organizzazione militare e i percorsi specialistici accademici previsti dall’art. 38, comma 1, lett. a)-d), giustifica una diversa delimitazione dell’ambito professionale e non integra, di per sé, una violazione del principio di eguaglianza o del diritto al lavoro.
- L’interpretazione della portata di una deroga abilitativa può essere ricavata anche dalla sua ratio legis e dai lavori preparatori, quando questi evidenzino che la disposizione è stata introdotta per evitare vuoti operativi nell’organizzazione amministrativa e non per ampliare generalmente il mercato professionale interessato.
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