Sentenza n. 1395/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa concessione di misure cautelari ai sensi degli articoli 55 e 56 c.p.a. del provvedimento in data 9 aprile 2026, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato, ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, la domanda di erogazione delle misure di accoglienza presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di erogazione delle misure di accoglienza per indisponibilità di posti nel sistema provinciale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 9 aprile 2026, adottato in esecuzione di una precedente misura cautelare, con cui era stata rigettata la domanda di inserimento nel sistema di accoglienza ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, sulla base della costante affluenza di richiedenti asilo e dell'indisponibilità di posti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della direttiva 2013/33/UE e degli artt. 1, comma 2, 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015, sostenendo che l'indisponibilità temporanea di posti nei centri ordinari impone comunque al Prefetto di individuare strutture di accoglienza provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto legislativo. Ha inoltre contestato che l'art. 8, comma 2-bis, introdotto dal d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, abbia escluso o limitato il diritto all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE e dell'art. 17 del d.lgs. n. 142/2015, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, lamentando l'omessa considerazione della propria condizione di vulnerabilità, derivante da grave ipoacusia bilaterale dichiarata al momento della formalizzazione della domanda e comprovata dalla documentazione sanitaria.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la mera indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie non possa giustificare il diniego dell'accoglienza, poiché l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015 impone al Prefetto di individuare, nelle more, soluzioni idonee in strutture di accoglienza provvisoria. L'art. 8, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, che assegna priorità a coloro che giungono a seguito di operazioni di salvataggio in mare, non ha abrogato né derogato al principio secondo cui l'accoglienza deve essere garantita a tutti i richiedenti protezione internazionale. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto illegittimo perché aveva considerato esclusivamente l'indisponibilità dei posti, senza verificare gli ulteriori requisiti di accesso e senza confrontarsi con la documentata condizione di vulnerabilità del ricorrente. Il giudice ha valorizzato anche il principio di non contestazione, rilevando che l'Amministrazione non aveva fornito elementi idonei a smentire la vulnerabilità e la patologia uditiva dedotte. È stata accolta anche la domanda di condanna, con conferma dell'ordine di immediata ammissione alle misure di accoglienza già disposto in sede monocratica. Le spese di lite non sono state poste a carico dell'Amministrazione statale, in applicazione dell'interpretazione dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 richiamata dal giudice; è stato invece liquidato il compenso al difensore per il patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 17 e 18 direttiva 2013/33/UE
Sono richiamati quali fondamento degli obblighi di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
artt. 21 e 22 direttiva 2013/33/UE
Sono richiamati in relazione alla tutela delle persone vulnerabili e alla necessità di considerare le specifiche esigenze del richiedente.
artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015
L'art. 11, comma 2-bis, impone di individuare strutture di accoglienza provvisoria quando vi sia temporanea indisponibilità di posti nei centri ordinari.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
La previsione della priorità nell'accoglienza per chi è giunto a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il diritto all'accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio quando ricorrono le relative condizioni.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione posto che compete all'Amministrazione
Il giudice può ordinare direttamente l'ammissione quando non residuano margini di discrezionalità e non risultano necessari ulteriori accertamenti amministrativi; nel caso concreto tali condizioni sono state ritenute sussistenti.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
La disposizione non è stata applicata alla soccombenza di un'Amministrazione statale, secondo la giurisprudenza richiamata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne diritti e dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La temporanea indisponibilità di posti nei centri ordinari di accoglienza non consente all'Amministrazione di negare tout court l'accesso alle misure di accoglienza; il Prefetto deve individuare, per il tempo strettamente necessario, soluzioni idonee in strutture di accoglienza provvisoria.
- La priorità accordata dalla legge ai richiedenti protezione internazionale giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude né sopprime l'obbligo generale di garantire l'accoglienza agli altri richiedenti che ne abbiano titolo.
- Un diniego fondato esclusivamente sull'indisponibilità di posti è illegittimo quando l'Amministrazione non svolga e non espliciti l'accertamento degli ulteriori requisiti di accesso alle misure di accoglienza.
- Nel procedimento di accesso all'accoglienza l'Amministrazione deve considerare e motivare specificamente la condizione di vulnerabilità del richiedente, ove dedotta e documentata.
- Il giudice amministrativo può ordinare direttamente l'ammissione alle misure di accoglienza quando, accertata l'illegittimità del diniego, non residuino margini di discrezionalità amministrativa e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.
- Nel processo amministrativo i fatti specificamente non contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, anche con riguardo alla vulnerabilità e alle condizioni sanitarie dedotte dal richiedente.
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