Cassazione Civile, Ordinanza n. 28979/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, che aveva assistito la parte vittoriosa nel giudizio definito con l'ordinanza della Cassazione n. 26415/2019, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale perché nel dispositivo di quella pronuncia non era stata inserita, nonostante la richiesta formulata nel controricorso, la distrazione delle spese in suo favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il ricorso mirava quindi a ottenere l'integrazione del dispositivo con l'inciso relativo alla distrazione delle spese. Gli intimati non si sono costituiti. La Corte, dopo avere disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte originaria assistita, ha ritenuto ammissibile il rimedio della correzione dell'errore materiale per l'omessa pronuncia sulla distrazione e ha accolto il ricorso, correggendo il dispositivo della precedente ordinanza con l'aggiunta dell'inciso richiesto. Ha inoltre disposto che la correzione fosse annotata sull'originale della decisione corretta e ha escluso la statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto che il dispositivo dell'ordinanza n. 26415/2019 fosse corretto mediante l'inserimento dell'inciso ", da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Pistilli ex art. 93 c.p.c." dopo le parole "oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%". Ha inoltre ordinato l'annotazione della correzione sull'originale della pronuncia. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
la richiesta di distrazione delle spese del difensore si collega al meccanismo previsto dalla norma; l'omessa pronuncia su tale istanza può essere corretta con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
artt. 287 e 288 c.p.c.
il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è il procedimento di correzione degli errori materiali, non i mezzi ordinari di impugnazione.
art. 391-bis c.p.c.
il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 380 bis c.p.c.
la decisione è stata assunta all'esito della procedura camerale prevista dalla norma nel testo novellato.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non integra una domanda autonoma e può essere rimossa mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale, anziché con i normali mezzi di impugnazione.
- Il rimedio della correzione dell'errore materiale è utilizzabile anche per le decisioni della Corte di cassazione, in coerenza con l'art. 391-bis c.p.c.
- La procedura di correzione è funzionale a garantire snellezza e ragionevole durata del processo, nonché a consentire al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo per il proprio credito professionale.
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