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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30211/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello di Trieste, che aveva ritenuto inattendibili i bilanci degli ultimi tre esercizi perché depositati presso il Registro delle imprese solo dopo la pronuncia del fallimento. Il ricorrente aveva già proposto ricorso per cassazione contro la decisione di reclamo; la Corte di cassazione, con ordinanza n. 26710/2023, aveva dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sull'inattendibilità dei bilanci per il deposito successivo alla dichiarazione di fallimento. Con il successivo ricorso per revocazione, il ricorrente ha dedotto errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza avrebbe omesso l'esame della memoria depositata ex art. 380-bis.1 c.p.c., nella quale si contestava che il solo ritardo nel deposito dei bilanci potesse, in astratto, fondare la loro inattendibilità senza uno specifico accertamento e una motivazione concreta. La Corte ha però rilevato che tale memoria non contraddiceva la ratio decidendi, perché non contestava l'affermazione secondo cui i bilanci erano stati formati e depositati soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, e che la memoria non può essere usata per introdurre nuove contestazioni tardive rispetto ai motivi di ricorso già inammissibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto insussistente l'errore di fatto dedotto, perché l'ordinanza revocanda non aveva omesso una contestazione decisiva presente negli atti, ma aveva correttamente rilevato che il motivo originario non si confrontava con la ratio decidendi della precedente decisione. La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non poteva sanare l'inammissibilità del motivo di ricorso né introdurre contestazioni nuove e tardive. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    richiamato quale base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    evocato in relazione alle soglie dimensionali e alla loro prova tramite bilanci attendibili.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione dei fatti risultante dagli atti; non ricorre quando la censura mira solo a rimettere in discussione la valutazione giuridica o la ratio decidendi.

  • art. 391-bis c.p.c.

    indica il rimedio della revocazione delle pronunce della Cassazione, esperibile solo nei limiti tipici dell'errore di fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso, che impone la puntuale indicazione degli atti e dei contenuti rilevanti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la memoria depositata in questa fase non può integrare motivi originariamente generici o inammissibili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la memoria depositata nel procedimento camerale serve a illustrare i motivi già proposti, non a introdurre nuove censure.

  • art. 378 c.p.c.

    come le memorie ex art. 380-bis c.p.c., ha funzione illustrativa e non integrativa dei motivi.

  • artt. 2435 e 2478-bis c.c.

    richiamati per affermare che il solo mancato rispetto dei termini di deposito non coincide automaticamente con l'inattendibilità del bilancio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma modificativa che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la decisione impugnata sia fondata su una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante in modo incontestabile dagli atti; non è configurabile quando la censura investe la valutazione giuridica o l'apprezzamento della rilevanza di quel fatto.
  • La memoria depositata nel procedimento camerale di legittimità ha funzione meramente illustrativa e chiarificatrice dei motivi già proposti; non può sanare l'inammissibilità del ricorso né introdurre nuove contestazioni sulla ratio decidendi.
  • Per dedurre utilmente un errore di fatto derivante dall'omesso esame di uno scritto difensivo, la parte deve dimostrare non solo la mancata considerazione della memoria, ma anche la decisività di quanto in essa allegato, tale da rendere la decisione insostenibile o internamente incongruente.
  • La critica al provvedimento di legittimità deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Il mancato rispetto dei termini o delle modalità di deposito dei bilanci non equivale automaticamente a inattendibilità del bilancio, ma nel caso concreto può concorrere, insieme ad altri elementi, a fondare il giudizio di non attendibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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