Sentenza n. 1340/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento e piscina, nonché, ove occorrente, le disposizioni comunali sulle premialità volumetriche e il RUEC
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una richiesta di permesso di costruire ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 380/2001 per un intervento qualificato come ristrutturazione edilizia con ampliamento e piscina su un immobile in zona B del PUC. Il progetto prevedeva la sopraelevazione di un nuovo piano residenziale, un bonus volumetrico del 5% ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 28/2011, un ulteriore incremento del 20% connesso alla rigenerazione urbana e un aumento del 10% della superficie lorda di pavimento. Il Comune aveva dapprima comunicato il preavviso di diniego e poi adottato il provvedimento negativo, fondandolo sulla non cumulabilità o comunque sul superamento dei limiti delle premialità, sull’errato calcolo della volumetria per l’inclusione di superfici non residenziali del seminterrato e del sottotetto, sulla mancata cessione o monetizzazione degli standard conseguenti all’incremento del carico urbanistico e sulla presenza di opere pregresse difformi, quali una scala e un portico. Il ricorrente ha sostenuto che l’art. 33-quater della l.r. Campania 16/2004 non impedisse il cumulo delle premialità; che i volumi del piano seminterrato e del sottotetto dovessero essere computati; che non vi fosse incremento del carico urbanistico poiché la destinazione residenziale sarebbe rimasta invariata; che l’obbligo di cessione o monetizzazione degli standard non fosse adeguatamente previsto o provato e avrebbe comunque imposto una richiesta di integrazione documentale; che le difformità pregresse non sussistessero; infine, ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per la divergenza tra i motivi preannunciati e quelli del diniego definitivo e per l’omessa considerazione delle osservazioni procedimentali.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo assorbente e decisiva la violazione dei limiti massimi di incremento volumetrico. Ha interpretato l’art. 4, comma 3, della deliberazione di Giunta comunale n. 61 come norma che consente il cumulo degli ampliamenti ammessi dallo strumento urbanistico per altre finalità, ma soltanto entro i limiti massimi percentuali stabiliti dalla stessa disciplina e alle relative condizioni. Non è quindi consentito stratificare bonus volumetrici riferiti alle medesime finalità per superare i tetti massimi previsti. Secondo il giudice, la disciplina premiale ha natura eccezionale e non può essere estesa mediante la sommatoria aritmetica di diversi incrementi, poiché ciò ne frustrerebbe la ratio. Poiché il progetto eccedeva i limiti massimi di aumento volumetrico, il permesso di costruire non avrebbe potuto essere rilasciato in ogni caso. Il diniego è stato pertanto ritenuto corretto e legittimo, con conseguente infondatezza di tutti i motivi dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 380/2001
Disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire richiesto dal ricorrente.
art. 33-quater l.r. Campania 16/2004
Il giudice esclude che la disposizione consenta la stratificazione dei bonus volumetrici oltre i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunale.
art. 4, comma 3, deliberazione G.C. n. 61 del 25 marzo 2024
Eventuali ampliamenti consentiti dallo strumento urbanistico comunale per altre finalità sono cumulabili con gli ampliamenti di cui al presente articolo, nei limiti massimi delle percentuali indicate al comma 1, alle condizioni in esso previste e senza l’obbligo di approvazione del PUA.
Il cumulo degli ampliamenti è ammesso soltanto entro i limiti massimi percentuali previsti dalla norma; non è consentito sommare bonus diversi per oltrepassare tali tetti.
art. 12 d.lgs. 28/2011
È richiamato quale fonte del bonus volumetrico del 5% previsto nel progetto.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente per contestare la divergenza tra preavviso e diniego definitivo e l’omessa valutazione delle osservazioni, ma il motivo è stato ritenuto infondato in conseguenza della decisiva illegittimità sostanziale del progetto per superamento dei limiti volumetrici.
Massime di principio
- Le disposizioni che riconoscono premialità o bonus volumetrici, in quanto eccezionali, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate mediante la stratificazione di incrementi riferiti alle medesime finalità oltre i tetti massimi stabiliti dalla disciplina urbanistica.
- La previsione regolamentare del cumulo tra ampliamenti diversi non attribuisce un diritto a sommare indefinitamente le premialità, ma consente il cumulo soltanto entro i limiti percentuali massimi e alle condizioni espressamente previste dalla disciplina applicabile.
- Quando un progetto edilizio supera i limiti massimi di incremento volumetrico consentiti dalla disciplina urbanistica, il permesso di costruire deve essere negato e tale ragione è sufficiente a sostenere il diniego, rendendo irrilevanti le ulteriori contestazioni relative al computo dei volumi, agli standard urbanistici, alle difformità pregresse e alla partecipazione procedimentale.
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