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Sentenza

Sentenza del 03/11/2020 n. 5202 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 223/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - REVOCAZIONE - Onere del ricorrente di provare l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per revocazione straordinaria fondato sulla presunta scoperta sopravvenuta di un documento decisivo (Condono edilizio, poi chiarito essere il n. 24887 pg/2010 n. 102613) rinvenuto il 26/01/2020; il ricorrente sostiene di non aver potuto produrlo in precedenza per causa di forza maggiore e per fatto dell'avversario e che il documento avrebbe avuto rilevanza decisiva sulla questione del classamento catastale e della legittimazione urbanistica del cambiamento di categoria.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Commissione ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di provare l'impossibilità di produrre il documento in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario: non sono state indicate le indagini esperite per il ritrovamento né fornita prova della data e delle modalità del recupero, né è stata dimostrata la decisività del documento rispetto alla decisione impugnata (la rettifica contestata aveva riguardato la rendita catastale e non il mutamento di categoria). Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    rinvenimento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario

    La Corte interpreta la norma nel senso che grava sul ricorrente l'onere di provare sia l'impossibilità di produrre il documento per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia la decisività del documento. Non è sufficiente una generica allegazione di scoperta sopravvenuta: occorre indicare la data del recupero e le indagini effettuate per valutare la diligenza e l'assenza di colpa.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    Richiamati come termini procedurali rilevanti per la tempestività della proposizione dell'impugnazione per revocazione; la Corte sottolinea che, oltre al rispetto di tali termini, il ricorrente deve fornire le motivazioni richieste dall'art. 395 n.3.

  • art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata per la compensazione integrale delle spese del giudizio nelle controversie tributarie; la Commissione ha ritenuto di applicarla insieme all'art. 92 c.p.c.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale base normativa per la compensazione delle spese giudiziali; la Corte ha ritenuto sussistenti ragioni di compensazione integrale delle spese.

  • art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione alle modalità di comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della segreteria.

Massime di principio

  • L'onere della prova grava sul ricorrente che invoca la revocazione per scoperta di documenti: deve provare l'impossibilità di produrli in precedente giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e la rilevanza decisiva dei documenti.
  • Non basta dichiarare genericamente di aver scoperto il documento dopo la sentenza: il ricorrente deve indicare la data del ritrovamento e descrivere le indagini effettuate per reperirlo, al fine di dimostrare la diligenza e l'assenza di colpa.
  • Se il documento era accessibile o è prodotto in altra procedura (es. allegato a perizia o depositato in altro contenzioso), il mancato utilizzo nel giudizio impugnato può essere qualificato come negligenza e rendere la revocazione inammissibile.
  • Deve essere provato che il documento avrebbe potuto effettivamente determinare un esito diverso della controversia (decisività); se la decisione impugnata ha riguardato aspetti diversi (es. solo la rendita e non la categoria catastale), la presunta 'nuova prova' potrebbe essere irrilevante.
  • Prassi consigliata: conservare e catalogare attentamente documenti urbanistici e catastali, compiere ricerche documentali prima dell'impugnazione, allegare prove della impossibilità di reperimento e, se il documento è stato acquisito in altra sede, spiegare perché non fosse utilizzabile prima.

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