Cassazione Penale, Sentenza n. 14663/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Procura ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello della stessa Procura contro la misura cautelare applicata a Rossella Viscomi. La Procura chiedeva una diversa qualificazione di alcune condotte contestate (in particolare richiedeva la qualificazione come reato più grave coerente con la richiesta cautelare, facendo riferimento a diverse conseguenze in termini di durata dei termini di fase). In precedenza il GIP aveva qualificato alcuni illeciti come truffa aggravata (art. 640, comma 2 c.p.) mentre la richiesta cautelare originaria prospettava anche ipotesi di peculato. Successivamente, su istanza della difesa ex art. 309 c.p.p., il Tribunale ha sostituito gli arresti domiciliari con la misura interdittiva della sospensione ex art. 289 c.p.p. nella sua massima estensione (dodici mesi). Il ricorso della Procura mirava a ottenere diversa qualificazione dei fatti, e dunque una diversa valutazione cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse. Ha ritenuto che l'interesse della Procura, fondato sulla diversa durata dei termini di fase collegata alla diversa qualificazione dei reati, fosse neutralizzato dalla successiva sostituzione della misura cautelare originaria con la sospensione interdittiva di 12 mesi (provvedimento che non era stato impugnato). Poiché la misura attualmente applicata alla Viscomi non poteva essere prolungata oltre la durata già concretamente irrogata, la pronuncia richiesta dalla Procura (una qualificazione più grave) non avrebbe inciso né sull'an né sul quomodo della misura già in atto, rendendo il ricorso privo di concreto interesse.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata nella qualificazione delle condotte come truffa aggravata; il Tribunale ha confermato tale qualificazione per alcuni addebiti provvisori, differenziandoli dalla originaria prospettazione (che includeva anche peculato).
Richiamato in relazione all'intervento del Tribunale, su istanza della difesa, per la sostituzione della misura cautelare (sostituzione degli arresti domiciliari con misura interdittiva). La Corte ha dato rilievo al fatto che tale sostituzione è divenuta il titolo cautelare effettivamente applicato e non impugnato.
Richiamata come norma che disciplina la misura interdittiva della sospensione; il Tribunale l'ha applicata nella sua massima estensione (dodici mesi), e la mancata impugnazione di tale provvedimento ha fatto venire meno l'interesse della Procura a un ricorso volto soltanto a diversa qualificazione dei fatti.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare un provvedimento cautelare richiede che l'impugnazione possa produrre un vantaggio concreto rispetto alla misura effettivamente applicata: una mera richiesta di diversa qualificazione del reato non è sufficiente se non incide sulla durata o sulla tipologia della misura vigente.
- Se la misura cautelare originaria viene sostituita con un diverso provvedimento non impugnato, il ricorso che mira solo a rivedere la qualificazione dei fatti può risultare inammissibile per carenza di interesse, perché non modifica la posizione cautelare dell'indagato.
- Prima di proporre appello o ricorso, la parte deve verificare quale sia il titolo cautelare effettivamente vigente (e se è stato impugnato): l'esistenza di una misura sostitutiva non contestata può rendere privo di oggetto il gravame.
- La qualificazione giuridica dei fatti incide sull'iter processuale e sulle pene potenziali, ma ai fini cautelari l'attore dell'impugnazione deve dimostrare che la diversa qualificazione produce effetti sulla misura (durata, tipologia, condizioni di applicazione).
- Per evitare inammissibilità per carenza di interesse, la parte che propone impugnazione dovrebbe impugnare tutti i provvedimenti cautelari sostitutivi o dimostrare che la nuova qualificazione incide comunque sulla situazione cautelare vigente.
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