Cassazione Penale, Ordinanza n. 30085/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile di tentata estorsione, deducendo con il primo e il secondo motivo violazione di legge e difetto di motivazione sia sull'affermazione di penale responsabilità sia sulla qualificazione giuridica del fatto. Secondo la Corte di cassazione, le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, senza indicare specifici travisamenti del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito. La Corte territoriale aveva infatti motivato in modo adeguato sulla riferibilità all'imputato della condotta, valorizzando il fatto che egli aveva personalmente rivolto l'avvertimento al soggetto offeso, tramite il fratello, attendendo poi che il complice ripetesse la minaccia nei confronti dell'altro destinatario, e sulla sussistenza della minaccia di un male ingiusto quale elemento della tentata estorsione. La memoria difensiva successiva non è stata ritenuta idonea a superare le ragioni di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero diretti a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di specifiche denunce di travisamento della prova. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza di merito era congrua e immune dai vizi dedotti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 1, c.p.p.
ricorsi assegnati alla settima sezione ex art. 610, comma 1
per tali ricorsi la Corte provvede inderogabilmente in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
art. 611, comma 1, c.p.p.
giusto il disposto dell'art. 611, comma 1
le parti non partecipano all'udienza e possono soltanto depositare memorie scritte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
- La censura è inammissibile quando non individua specifici travisamenti di prove già valutate dal giudice di merito e si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
- La motivazione di merito è immune da vizio quando espone in modo puntuale le ragioni della riferibilità della condotta all'imputato e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
- Nei ricorsi trattati dalla settima sezione ai sensi degli artt. 610 e 611 c.p.p. la decisione avviene in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, con sola facoltà di deposito di memorie scritte.
Come è indicizzato
Testo integrale
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