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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30135/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva chiesto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria; la domanda era stata rigettata dal Tribunale di Roma e poi respinta dalla Corte d'appello di Roma quale giudice di rinvio. La Corte territoriale aveva ritenuto non credibile la vicenda personale narrata e aveva escluso la sussistenza dei presupposti per qualunque forma di protezione, valorizzando anche la situazione generale del Senegal sulla base delle fonti informative. Nel ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto due motivi, entrambi formulati come violazione di legge e vizio motivazionale: con il primo ha lamentato la violazione o falsa applicazione delle norme sul riconoscimento della protezione internazionale e del diritto di asilo, nonché l'omessa applicazione dell'art. 10 Cost. e dell'art. 19 T.U. immigrazione; con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, la mancata valutazione delle condizioni socio-economiche del Paese d'origine e l'omesso esame delle sue condizioni personali, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto svolgere la comparazione tra la sua situazione in Italia e quella nel Paese di provenienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito ed esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha osservato che le censure erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva affrontato in modo analitico i profili rilevanti, escludendo sia una vulnerabilità soggettiva od oggettiva, sia una effettiva integrazione lavorativa e sociale del richiedente, nonostante la lunga permanenza in Italia. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il diritto di asilo costituzionale è integralmente attuato dalle forme tipiche di protezione previste dalla normativa vigente, senza residui margini di applicazione diretta dell'art. 10, comma 3, Cost. Non sono state liquidate spese, perché il Ministero si era costituito tardivamente e senza svolgere rituale attività difensiva. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi erano formalmente incardinati per violazione di legge e vizio di motivazione, ma sono stati ritenuti generici e non specifici rispetto alla sentenza impugnata.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • d.lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14

    La normativa sulla protezione internazionale è richiamata come disciplina esaustiva delle forme di tutela riconducibili al diritto di asilo.

  • d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulle fonti informative e sulla valutazione della situazione del Paese d'origine.

  • art. 10 Cost.

    La Corte ribadisce che non vi è più alcun margine di residuale applicazione diretta del diritto di asilo costituzionale oltre le forme tipiche previste dalla legge.

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di protezione umanitaria; la Corte ricorda che essa rientra nel sistema attuativo del diritto di asilo.

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19

    Richiamato in relazione al divieto di espulsione verso Paesi in cui lo straniero possa subire persecuzioni o gravi rischi.

  • d.lgs. n. 130 del 2020

    Citato dal ricorrente come novella incidente sull'art. 19 T.U. immigrazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • Cass. S.U. n. 5314/2020

    Richiamata sul punto del contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità le censure contro il diniego di protezione internazionale devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche sulla situazione del Paese d'origine o sull'integrazione in Italia non sono sufficienti.
  • Il giudice di merito che escluda la protezione internazionale o umanitaria può fondare la decisione sulla non credibilità del racconto e sull'assenza di vulnerabilità o di reale integrazione socio-lavorativa, purché dia conto delle fonti informative e degli elementi individualizzanti esaminati.
  • Il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost. non opera come tutela autonoma residuale, essendo integralmente attuato dalle forme di protezione tipizzate dall'ordinamento (status di rifugiato, protezione sussidiaria e tutela umanitaria/speciale).
  • La mancata allegazione di circostanze personali specifiche e individualizzanti nel giudizio di merito impedisce di censurare utilmente in cassazione l'esclusione della protezione per vulnerabilità.
  • In caso di ricorso inammissibile per cassazione, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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