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Sentenza

Sentenza n. 1290/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202400185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo a un impianto eolico, nonché successiva nota integrativa e atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, reso nel procedimento di VIA statale relativo a un impianto eolico da 42 MW, e la successiva nota integrativa, deducendo plurimi vizi. Ha lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione, per il mancato esame dello Studio di Impatto Ambientale, della relazione paesaggistica, della relazione archeologica e delle integrazioni progettuali; l'erronea interpretazione e applicazione del Piano paesaggistico; il travisamento dei presupposti di fatto quanto alla presenza di aree boscate e fasce di rispetto forestali; l'incompetenza e l'infondatezza dei nuovi rilievi tecnici concernenti recettori sensibili, sicurezza e archeologia; la violazione delle regole procedimentali della VIA, per l'adozione di un atto ritenuto atipico e tardivo; nonché la violazione della normativa nazionale ed europea sulle energie rinnovabili, per l'omessa ponderazione dell'interesse alla transizione energetica con gli interessi paesaggistici e ambientali. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di interesse, in ragione della natura endoprocedimentale e non vincolante degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Ha ritenuto che il parere della Soprintendenza e la successiva nota integrativa, resi nell'ambito della fase consultiva della VIA, siano meri atti endoprocedimentali non vincolanti: essi confluiscono nell'istruttoria, ma non predeterminano il contenuto del provvedimento finale, che resta rimesso alla valutazione complessiva dell'autorità competente. Il giudice ha escluso che la sostanziale probabilità di recepimento del parere possa renderlo autonomamente lesivo, poiché l'impugnabilità deve fondarsi su criteri oggettivi, in particolare sulla natura vincolante dell'atto, e non su valutazioni prognostiche circa l'esito futuro del procedimento. L'illegittimità del parere potrà essere fatta valere unitamente all'impugnazione del provvedimento conclusivo della VIA. Il TAR ha inoltre valorizzato l'esigenza di evitare la frammentazione del contenzioso e l'interferenza giudiziale su poteri amministrativi non ancora esercitati in forma definitiva. Le spese sono state integralmente compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente sulla diretta impugnabilità dei pareri in materia di VIA.

Norme richiamate

  • artt. 23 e 24 d.lgs. 152/2006

    Nel procedimento di VIA le amministrazioni coinvolte, inclusa la Soprintendenza, rendono pareri e osservazioni nella fase consultiva; tali apporti confluiscono nell'istruttoria e non vincolano l'autorità competente, cui spetta la decisione finale mediante ponderazione complessiva degli interessi.

  • art. 34 c.p.a.

    La preclusione per il giudice amministrativo di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di poteri non ancora espressi in forma conclusiva contribuisce a escludere l'impugnabilità autonoma degli atti endoprocedimentali non lesivi.

  • art. 211 d.lgs. 50/2016

    La distinzione tra pareri vincolanti e non vincolanti conferma, sul piano sistematico, che la vincolatività dell'atto costituisce il criterio per stabilirne l'immediata lesività e impugnabilità.

Massime di principio

  • I pareri non vincolanti resi dalla Soprintendenza nell'ambito del procedimento di VIA sono atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività e non sono immediatamente impugnabili; la loro eventuale illegittimità deve essere dedotta unitamente all'impugnazione del provvedimento conclusivo della VIA.
  • L'immediata impugnabilità di un atto endoprocedimentale richiede un'incidenza attuale, concreta e irreversibile sulla posizione del privato, come nel caso di un atto soprassessorio o di un parere vincolante; non è sufficiente la mera probabilità che l'amministrazione procedente recepisca il parere.
  • Nel procedimento di VIA, il parere della Soprintendenza costituisce un apporto istruttorio qualificato, ma non vincolante: l'autorità competente conserva il potere di valutarlo insieme agli altri interessi e di discostarsene con adeguata motivazione.
  • La tutela giurisdizionale non può essere anticipata a segmenti non definitivi dell'azione amministrativa quando ciò comporti una sostituzione del giudice all'amministrazione nell'esercizio di poteri ancora non conclusi o una frammentazione del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAutorizzazione paesaggisticaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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