Sentenza n. 6893/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 1140/2024, pubblicata il 30 gennaio 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 8610/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 1140/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 1140/2024, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio economico, oltre accessori. È stato dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, rimasta inerte nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione nelle forme prescritte ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a chiarire le ragioni dell'inerzia; la pretesa del ricorrente è stata quindi ritenuta fondata alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono più sindacabili in sede di ottemperanza. È stato ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato civile quale fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente.
art. 114 c.p.a.
Consente la fissazione di un termine per l'adempimento e la nomina preventiva del commissario ad acta per l'ipotesi di infruttuosa scadenza del termine assegnato.
Massime di principio
- Nell'azione di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa sostanziale definitivamente riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificarne l'attuazione.
- Quando l'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non fornisce chiarimenti o elementi sull'avvenuta esecuzione del titolo, la pretesa esecutiva del creditore può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta del ricorrente.
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