Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29615/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la mancata notificazione dell'atto di citazione in appello al difensore fiduciario dell'imputato integra una nullità assoluta e insanabile. In conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il prosieguo.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per una contravvenzione prevista dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito nella legge n. 48 del 2017. L'unico motivo dedotto era di natura processuale: si lamentava che l'atto di citazione in appello fosse stato notificato a un difensore diverso da quello fiduciariamente nominato sin dal primo grado e mai revocato. La Corte di cassazione ha verificato dagli atti che la notificazione era effettivamente avvenuta a un difensore non coincidente con quello di fiducia dell'imputato, con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità del giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 conv. in l. n. 48/2017

    Norma incriminatrice indicata come base del reato per il quale era intervenuta la condanna in appello; la decisione non si sofferma sul merito della contestazione sostanziale.

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di appello deve essere effettuata al difensore fiduciario dell'imputato quando la nomina non risulti revocata; la notificazione a un diverso difensore è viziata.
  • L'omessa notificazione del decreto o atto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale insanabile, rilevabile anche in sede di legittimità quando il vizio emerga dagli atti consultabili dalla Corte.
  • Quando il vizio processuale investe la regolare instaurazione del contraddittorio in appello, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.