Cassazione Penale, Sentenza n. 29615/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la mancata notificazione dell'atto di citazione in appello al difensore fiduciario dell'imputato integra una nullità assoluta e insanabile. In conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per una contravvenzione prevista dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito nella legge n. 48 del 2017. L'unico motivo dedotto era di natura processuale: si lamentava che l'atto di citazione in appello fosse stato notificato a un difensore diverso da quello fiduciariamente nominato sin dal primo grado e mai revocato. La Corte di cassazione ha verificato dagli atti che la notificazione era effettivamente avvenuta a un difensore non coincidente con quello di fiducia dell'imputato, con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità del giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 conv. in l. n. 48/2017
Norma incriminatrice indicata come base del reato per il quale era intervenuta la condanna in appello; la decisione non si sofferma sul merito della contestazione sostanziale.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di appello deve essere effettuata al difensore fiduciario dell'imputato quando la nomina non risulti revocata; la notificazione a un diverso difensore è viziata.
- L'omessa notificazione del decreto o atto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale insanabile, rilevabile anche in sede di legittimità quando il vizio emerga dagli atti consultabili dalla Corte.
- Quando il vizio processuale investe la regolare instaurazione del contraddittorio in appello, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29594/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29595/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29596/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29597/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29598/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →