Cassazione Civile, Ordinanza n. 21027/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione emessi per l'imposta di registro su altrettante ordinanze del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Agrigento, rese in procedimenti di espropriazione mobiliare presso terzi, con le quali erano state assegnate somme di denaro al contribuente per importi inferiori a euro 1.033,00. Il contribuente aveva impugnato gli atti impositivi e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi, poi riuniti. L'Agenzia delle Entrate aveva appellato la decisione, ma la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli avvisi ritenendo applicabile l'esenzione di cui all'art. 46, comma 1, della legge n. 374/1991 anche alle ordinanze di assegnazione emesse dal giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 46, comma 1, della legge n. 374/1991, dell'art. 37 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa parte prima allegata al medesimo d.P.R., sostenendo che l'esenzione fosse riservata agli atti relativi a cause devolute alla competenza del giudice di pace e non fosse estensibile alle ordinanze rese in espropriazione presso terzi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'esenzione prevista dall'art. 46, comma 1, della legge n. 374/1991, nel testo vigente, si applica a tutte le sentenze, atti e provvedimenti relativi a cause e attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito che aveva annullato gli avvisi di liquidazione. Il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. La Corte ha inoltre ricordato che l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle Amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, L. 21 novembre 1991, n. 374
Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato
La disposizione non è limitata ai procedimenti davanti al giudice di pace, ma si applica in modo generalizzato a tutte le sentenze, atti e provvedimenti relativi a procedure di valore modesto, anche se emessi da giudici ordinari in gradi successivi.
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'esenzione speciale dell'art. 46 L. n. 374/1991 opera in deroga alla regola generale sull'assoggettamento a imposta di registro.
art. 8, comma 1, lett. b), tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa impositiva, ma ritenuto recessivo rispetto al regime esentativo speciale applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che utilizzano il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- L'esenzione prevista per le cause di valore non superiore alla soglia fissata dall'art. 46 L. n. 374/1991 si interpreta secondo il suo dato testuale e la sua ratio di contenimento del costo del servizio di giustizia per controversie di modesto valore, senza limitarla al solo ufficio del giudice di pace.
- Quando la norma speciale prevede un regime di favore per atti e provvedimenti relativi a procedure di modesto valore, tale regime si estende anche ai provvedimenti del giudice ordinario adottati nei successivi gradi o nelle fasi esecutive, se essi sono relativi a una controversia compresa nell'ambito oggettivo della norma.
- L'esenzione speciale da imposta di registro costituisce deroga alla disciplina generale del tributo e, in presenza dei relativi presupposti, prevale sulla tassazione ordinaria.
- Il contributo unificato e gli ulteriori importi processuali non sono dovuti dalle Amministrazioni dello Stato quando opera la prenotazione a debito, con conseguente inapplicabilità dell'ulteriore importo in caso di rigetto del ricorso.
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