Cassazione Civile, Ordinanza n. 14200/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita di un terreno stipulato il 29 giugno 2006 tra il proprietario del bene e una società. La società promissaria acquirente aveva chiesto la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento del terreno. In primo grado la domanda era stata respinta, essenzialmente perché il giudice aveva ritenuto che la trascrizione della domanda fosse intervenuta dopo la riapertura del fallimento del promittente venditore e quindi non fosse opponibile alla procedura. La Corte d’appello, invece, aveva accolto il gravame della società, ritenendo che: a) il venditore, al momento del preliminare, era in bonis, poiché il riacquisto del potere di gestione patrimoniale conseguiva al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato e non al successivo decreto di accertamento dell’esecuzione del concordato; b) la riapertura del fallimento del 2010 era sopravvenuta rispetto al contratto e non incideva sulla validità del preliminare; c) le eccezioni di nullità o inefficacia del contratto per mancanza di causa, violazione del patto commissorio o eccessiva onerosità sopravvenuta erano infondate o, in parte, tardive. Il ricorso per cassazione del venditore articolava tre motivi: primo, violazione dell’art. 119 l.f. e vizio di motivazione, sostenendo che senza un formale decreto di chiusura egli avrebbe conservato lo status di fallito e quindi non avrebbe potuto validamente disporre del bene; secondo, nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse impropriamente sostituito il convenuto fallimento con il fallito in proprio, in violazione degli artt. 42 e 44 l.f.; terzo, violazione dell’art. 72 l.f., perché il contratto sarebbe stato ancora ineseguito e il curatore avrebbe potuto legittimamente sciogliersi dal rapporto. La Cassazione ha respinto il primo motivo, affermando che il riacquisto del potere di gestione del patrimonio da parte del fallito deriva dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, mentre il decreto del giudice delegato ha mera funzione accertativa dell’avvenuta esecuzione; ha respinto il secondo, rilevando che il promittente venditore era legittimamente convenuto in proprio al momento della stipula e che la sopravvenuta riapertura del fallimento non eliminava la legittimazione passiva originaria, con processo comunque validamente proseguito tra le parti originarie in difetto di iniziativa del curatore; ha dichiarato inammissibile il terzo perché nuovo e non attinente alla ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che il preliminare del 29 giugno 2006 era stato validamente stipulato dal promittente venditore, poiché al momento della stipula egli aveva riacquistato il potere di gestione del proprio patrimonio per effetto del passaggio in giudicato dell’omologazione del concordato fallimentare; ha inoltre ritenuto corretta la prosecuzione del giudizio nei confronti del venditore in proprio, nonostante la successiva riapertura del fallimento, poiché la perdita della capacità processuale del fallito è relativa alla massa dei creditori e può essere fatta valere solo dal curatore, rimasto inerte. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché introduceva una questione nuova e non già devoluta con l’appello. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
La domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare è stata ritenuta ammissibile e fondata, perché il contratto era valido ed efficace al momento della stipula.
art. 119 l.f.
Il riacquisto dei poteri del fallito non richiede il decreto formale di chiusura; rileva il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, mentre il decreto ha funzione meramente accertativa.
art. 136 R.D. n. 267/1942
Il decreto del giudice delegato previsto dalla norma è successivo alla chiusura della procedura e serve ad accertare l’avvenuta esecuzione del concordato.
artt. 42 e 44 l.f.
Sono stati richiamati per escludere l’inefficacia del preliminare e per chiarire che, in difetto di iniziativa del curatore, il giudizio può proseguire tra le parti originarie.
art. 72 l.f.
La censura sul potere del curatore di scioglimento è stata ritenuta nuova e comunque non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nelle eccezioni preliminari dell’intimato, disattese dalla Corte d’appello.
art. 345 c.p.c.
Le questioni di nullità/risoluzione per eccessiva onerosità dedotte solo in appello sono state ritenute inammissibili.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione o di mutamento della parte convenuta, ritenendo che il giudizio fosse correttamente instaurato e proseguito.
art. 1418 c.c.
La prospettata nullità per mancanza di causa è stata esclusa, essendo la clausola provvista della causa tipica della vendita.
art. 1467 c.c.
La deduzione di eccessiva onerosità sopravvenuta è stata considerata tardiva se proposta per la prima volta in appello.
art. 1470 c.c.
La clausola controversa è stata qualificata come riconducibile alla causa tipica del contratto di vendita.
art. 2744 c.c.
La censura di violazione del patto commissorio è stata ritenuta infondata per difetto dei presupposti tipici della norma.
art. 366, comma 1, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto formalmente ammissibile perché rispettoso dei requisiti minimi di esposizione e correlazione delle censure.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna aggravata richiesta dalla controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto il raddoppio del contributo unificato in presenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il riacquisto del potere di amministrare e disporre dei beni da parte del fallito, dopo l’omologazione del concordato fallimentare, consegue al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione; il decreto del giudice delegato che accerta l’esecuzione del concordato ha funzione meramente certificativa e non costitutiva.
- Un preliminare di vendita stipulato quando il disponente è tornato in bonis resta validamente concluso, anche se in seguito intervenga la riapertura del fallimento; la sopravvenienza concorsuale non incide retroattivamente sulla validità del contratto perfezionato.
- La perdita della capacità processuale del fallito dopo la dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori: se il curatore non eccepisce o non interviene, il processo può proseguire validamente tra le parti originarie e la sentenza conserva efficacia tra esse.
- Le eccezioni nuove o non devolute nei gradi di merito, quando non attinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili in cassazione.
- In presenza di una clausola di trasferimento inserita in un preliminare di vendita, la nullità per mancanza di causa non può essere affermata se la clausola è riconducibile alla causa tipica del contratto di vendita; la deduzione di eccessiva onerosità sopravvenuta deve essere tempestivamente proposta nel giudizio di merito.
- La violazione del divieto di patto commissorio richiede la presenza dei presupposti tipici della garanzia reale e dell’inadempimento di un debito pecuniario; in mancanza di tali elementi la censura è infondata.
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