Cassazione Penale, Ordinanza n. 14257/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistenti ragioni di esonero. Il provvedimento richiama Corte cost. n. 186 del 2000 per la sanzione conseguente all'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Dal testo emerge che in appello aveva chiesto soltanto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e aveva contestato la quantificazione della pena, senza però dedurre censure sulla sussistenza del reato. In cassazione ha invece censurato l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza o violenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 c.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché introduceva per la prima volta una doglianza non devoluta con l'appello.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
Norma incriminatrice rispetto alla quale il ricorrente contestava per la prima volta in cassazione l'affermazione di responsabilità; la censura è stata ritenuta non proponibile perché non devoluta con l'appello.
art. 131-bis c.p.
In appello era stata richiesta soltanto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere proposte per la prima volta censure che non siano state devolute al giudice di appello, quando il gravame precedente abbia riguardato soltanto profili diversi, come la particolare tenuità del fatto o il trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che vi siano ragioni di esonero.
- La censura sulla sussistenza del reato non è scrutinabile in sede di legittimità se il thema decidendum dell'appello era limitato ad aspetti diversi della decisione impugnata.
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