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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19457/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale di Sorveglianza lo ha dichiarato inammissibile per mancata elezione o dichiarazione di domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente, soggetto senza fissa dimora e domiciliato elettivamente presso lo studio del difensore d'ufficio con il quale non aveva contatti, ha dedotto che la sua situazione dovesse essere equiparata all'irreperibilità e quindi esente dall'onere della dichiarazione/elezione di domicilio, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Mammoliti).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha confermato che l'art. 677, comma 2-bis c.p.p. impone l'elezione o la dichiarazione di domicilio per il condannato non detenuto e che tale onere è tassativo e non ammette equipollenti. L'eccezione prevista dalla giurisprudenza (deroga in caso di irreperibilità o latitanza) si applica solo quando lo stato di irreperibilità sia documentalmente dimostrato; nel caso di specie la deduzione dello stato di "senza fissa dimora" non è stata documentata e dunque non è stata ritenuta idonea a esonerare dall'obbligo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    imporre l'elezione o la dichiarazione di domicilio per il condannato non detenuto

    La norma è tassativa: la richiesta di misura alternativa del condannato non detenuto è inammissibile in mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio, salvo il caso documentato di irreperibilità o latitanza che renda l'onere inesigibile.

  • art. 656, comma sesto, cod. proc. pen.

    «La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto»

    Secondo la giurisprudenza (Sez. U, Mammoliti) l'onere di dichiarare o eleggere domicilio è necessario anche se la richiesta è proposta dal difensore, salvo che risulti documentalmente che il condannato è irreperibile o latitante.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente che le notifiche processuali siano effettuate presso l'elezione di domicilio indicata (es. studio del difensore); nel caso gli atti risultavano notificati presso lo studio dell'avvocato d'ufficio.

  • Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009 (Mammoliti)

    La richiesta di misura alternativa ... deve essere corredata, a pena di inammissibilità, ... dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio è generale e obbligatorio, ma fa eccezione solo quando risulti in atti lo stato di irreperibilità o latitanza che renda impossibile il contatto tra difensore e assistito.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Autorizza il Collegio a consultare gli atti quando la censura riguarda vizi processuali connessi alla natura degli atti stessi.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per le richieste di misure alternative presentate per un condannato non detenuto l'elezione o la dichiarazione di domicilio è requisito di ammissibilità: senza di essa la richiesta può essere dichiarata inammissibile.
  • Lo status di "senza fissa dimora" non equivale automaticamente a irreperibilità: occorre documentare lo stato di irreperibilità o latitanza per essere esentati dall'obbligo di elezione/dichiarazione di domicilio.
  • Il difensore, anche d'ufficio, di norma è tenuto ad acquisire la dichiarazione o l'elezione di domicilio dal proprio assistito; soltanto quando risulti in atti l'impossibilità di contatto (irrepreribilità/latitanza) può proporre richiesta senza tale adempimento.
  • Se si intende eleggere domicilio presso lo studio del difensore, è utile documentare i contatti e l'effettiva rappresentanza (es. procura speciale), o le prove dell'impossibilità di contatto, per evitare che la dichiarazione di "assenza di fissa dimora" venga ritenuta insufficiente.
  • Prima di proporre ricorso o istanze alternative, raccogliere e depositare prova documentale dello stato di irreperibilità (tentativi di contatto, certificazioni, dichiarazioni scritte) se si intende invocare l'esenzione dall'onere di domicilio.
  • La finalità della norma è garantire speditezza e certezza delle notifiche e prevenire sottrazioni all'esecuzione: ogni eccezione va interpretata restrittivamente e provata.

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