Cassazione Penale, Sentenza n. 19457/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale di Sorveglianza lo ha dichiarato inammissibile per mancata elezione o dichiarazione di domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente, soggetto senza fissa dimora e domiciliato elettivamente presso lo studio del difensore d'ufficio con il quale non aveva contatti, ha dedotto che la sua situazione dovesse essere equiparata all'irreperibilità e quindi esente dall'onere della dichiarazione/elezione di domicilio, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Mammoliti).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha confermato che l'art. 677, comma 2-bis c.p.p. impone l'elezione o la dichiarazione di domicilio per il condannato non detenuto e che tale onere è tassativo e non ammette equipollenti. L'eccezione prevista dalla giurisprudenza (deroga in caso di irreperibilità o latitanza) si applica solo quando lo stato di irreperibilità sia documentalmente dimostrato; nel caso di specie la deduzione dello stato di "senza fissa dimora" non è stata documentata e dunque non è stata ritenuta idonea a esonerare dall'obbligo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
imporre l'elezione o la dichiarazione di domicilio per il condannato non detenuto
La norma è tassativa: la richiesta di misura alternativa del condannato non detenuto è inammissibile in mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio, salvo il caso documentato di irreperibilità o latitanza che renda l'onere inesigibile.
art. 656, comma sesto, cod. proc. pen.
«La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto»
Secondo la giurisprudenza (Sez. U, Mammoliti) l'onere di dichiarare o eleggere domicilio è necessario anche se la richiesta è proposta dal difensore, salvo che risulti documentalmente che il condannato è irreperibile o latitante.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente che le notifiche processuali siano effettuate presso l'elezione di domicilio indicata (es. studio del difensore); nel caso gli atti risultavano notificati presso lo studio dell'avvocato d'ufficio.
Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009 (Mammoliti)
La richiesta di misura alternativa ... deve essere corredata, a pena di inammissibilità, ... dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio è generale e obbligatorio, ma fa eccezione solo quando risulti in atti lo stato di irreperibilità o latitanza che renda impossibile il contatto tra difensore e assistito.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Autorizza il Collegio a consultare gli atti quando la censura riguarda vizi processuali connessi alla natura degli atti stessi.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Per le richieste di misure alternative presentate per un condannato non detenuto l'elezione o la dichiarazione di domicilio è requisito di ammissibilità: senza di essa la richiesta può essere dichiarata inammissibile.
- Lo status di "senza fissa dimora" non equivale automaticamente a irreperibilità: occorre documentare lo stato di irreperibilità o latitanza per essere esentati dall'obbligo di elezione/dichiarazione di domicilio.
- Il difensore, anche d'ufficio, di norma è tenuto ad acquisire la dichiarazione o l'elezione di domicilio dal proprio assistito; soltanto quando risulti in atti l'impossibilità di contatto (irrepreribilità/latitanza) può proporre richiesta senza tale adempimento.
- Se si intende eleggere domicilio presso lo studio del difensore, è utile documentare i contatti e l'effettiva rappresentanza (es. procura speciale), o le prove dell'impossibilità di contatto, per evitare che la dichiarazione di "assenza di fissa dimora" venga ritenuta insufficiente.
- Prima di proporre ricorso o istanze alternative, raccogliere e depositare prova documentale dello stato di irreperibilità (tentativi di contatto, certificazioni, dichiarazioni scritte) se si intende invocare l'esenzione dall'onere di domicilio.
- La finalità della norma è garantire speditezza e certezza delle notifiche e prevenire sottrazioni all'esecuzione: ogni eccezione va interpretata restrittivamente e provata.
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