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Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 164 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA DI REGISTRO - FIDEIUSSIONE - Decreto ingiuntivo nei confronti di fideiussore - Somme assoggettate ad IVA - Principio di alternatività - Tassazione in misura fissa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato stabilito che al decreto ingiuntivo si applica l'imposta di registro in misura fissa. È irrilevante che il destinatario del decreto sia il debitore principale oppure il fideiussore, così come è irrilevante che il titolo azionato riguardi il rapporto principale o il rapporto accessorio di fideiussione. Poiché le somme oggetto del decreto sono assoggettate a IVA, opera il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento ai fini dell'imposta di registro di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un fideiussore per il pagamento di somme assoggettate a IVA. La questione era se dovesse applicarsi l'imposta di registro in misura proporzionale oppure in misura fissa, considerando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

Norme richiamate

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Quando l'operazione sottostante è soggetta a IVA, l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale sul medesimo presupposto economico, ma deve essere applicata in misura fissa, nei casi previsti.

  • Disciplina dell'imposta di registro applicabile ai decreti ingiuntivi

    Il decreto ingiuntivo relativo al pagamento di somme soggette a IVA è assoggettato a imposta di registro in misura fissa, anche se è emesso nei confronti del fideiussore e anche se il credito deriva da un rapporto di garanzia accessorio.

Massime di principio

  • Per determinare l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo occorre verificare preliminarmente se le somme oggetto della condanna sono soggette a IVA.
  • Se il credito azionato riguarda somme assoggettate a IVA, il principio di alternatività comporta normalmente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.
  • La tassazione non cambia in base alla qualità del destinatario del decreto: debitore principale e fideiussore sono trattati allo stesso modo sotto questo profilo.
  • È irrilevante che il titolo esecutivo si fondi direttamente sul rapporto principale oppure sul contratto accessorio di fideiussione, purché le somme richieste siano riconducibili a un'operazione soggetta a IVA.
  • La qualificazione civilistica del rapporto di garanzia non prevale, ai fini della tassazione del decreto, sulla natura IVA delle somme oggetto della condanna.

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