Sentenza n. 943/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di diniego alla iscrizione all’anno scolastico 2025/2026 per l’indirizzo MM-MX02 (percorso musicale) presso l’IC -OMISSIS-, comunicato a mezzo posta elettrica ordinaria in data -OMISSIS-; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso, ivi comprese le prove attitudinali ed il loro esito; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 28.08.2025: - della graduatoria definitiva di ammissione all’indirizzo musicale per l’a.s. 2025/2026 dell’I.C. -OMISSIS-, depositata in giudizio in data 12.06.2025 dalla Amministrazione resistente; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso, ivi comprese le prove attitudinali ed il loro esito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione della minore al percorso musicale per l’anno scolastico 2025/2026 e graduatoria definitiva di ammissione, oltre alle prove attitudinali e al relativo esito
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di ammissione della figlia alla prima classe della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva prodotta in giudizio dall’amministrazione. La minore, affetta da disturbo da deficit di attenzione/iperattività e già destinataria di un piano educativo individuale, aveva sostenuto soltanto le prove oggettive di ritmica, intonazione e coordinazione motoria. Secondo la ricorrente, le prove erano state svolte senza le misure compensative e dispensative previste dalla disciplina applicabile e dal regolamento d’istituto; inoltre, non sarebbe stata svolta la prova attitudinale relativa ai singoli strumenti musicali, cui il regolamento attribuiva rilievo nella formazione della graduatoria. Sono stati dedotti anche difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, irragionevolezza e violazione dei principi costituzionali in materia di istruzione. Con un secondo motivo è stata contestata la tardiva programmazione e lo svolgimento delle prove, ritenuti incompatibili con i termini ministeriali per le iscrizioni. Il TAR ha inoltre esaminato d’ufficio la completezza del contraddittorio nei confronti degli studenti ammessi, quali controinteressati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nella parte relativa agli strumenti di chitarra e flauto, poiché il ricorso non era stato notificato ad almeno uno degli studenti utilmente collocati e ammessi per tali strumenti. Ha invece ritenuto ammissibili le impugnazioni relative a pianoforte e violino, per i quali il contraddittorio era stato integrato. I motivi aggiunti sono stati considerati tempestivi, perché la graduatoria era stata conosciuta soltanto attraverso il deposito dell’amministrazione nel giudizio e non risultava previamente comunicata o pubblicata all’albo dell’istituto. Nel merito, il TAR ha confermato la valutazione cautelare di fondatezza del primo motivo: il verbale documentava lo svolgimento delle sole prove oggettive, senza indicare l’applicazione di misure compensative o dispensative nonostante la condizione della minore fosse nota all’istituto; inoltre, il modulo relativo alla prova attitudinale sui singoli strumenti non risultava compilato, sicché non era dimostrato che tale prova fosse stata sostenuta. Ha quindi annullato il diniego di ammissione e la graduatoria relativamente a pianoforte e violino, facendo salvi gli eventuali effetti confermativi derivanti da una successiva rinnovazione delle prove con esito negativo. L’annullamento non comporta l’ammissione automatica della minore, ma impone all’amministrazione di rinnovare le prove e rivalutare la posizione, ove ciò non sia già avvenuto in esecuzione dell’ordinanza cautelare. Il secondo motivo è stato assorbito, perché non avrebbe consentito un’utilità maggiore. Le spese di lite sono state compensate per la reciproca soccombenza; sono stati liquidati al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato 2.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 e art. 8 del regolamento d’istituto dell’istituto comprensivo
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il regolamento prevedeva prove oggettive, prova attitudinale relativa ai singoli strumenti e questionario motivazionale; per gli allievi con disabilità e DSA stabiliva misure compensative e/o dispensative in relazione al piano educativo individuale o al piano didattico personalizzato.
art. 6 D.I. 176/2022
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina dell’accesso ai percorsi a indirizzo musicale; il giudice ha deciso sulla base della violazione delle modalità di svolgimento delle prove e delle garanzie spettanti alla minore.
art. 3 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dalla ricorrente sotto il profilo del difetto di motivazione e istruttoria; la decisione si fonda soprattutto sulla mancata dimostrazione documentale dello svolgimento completo delle prove e dell’applicazione delle misure individualizzate.
art. 27, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato ha determinato l’inammissibilità parziale dell’impugnazione della graduatoria per gli strumenti di chitarra e flauto.
art. 42, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Applicato con l’art. 27 c.p.a. per ritenere inammissibile la parte dei motivi aggiunti non notificata ai controinteressati necessari.
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti il possibile profilo di inammissibilità relativo alla mancata notifica ai controinteressati prima della decisione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato per rilevare che, dopo la revoca del mandato difensivo, non erano stati depositati nuovi scritti difensivi.
art. 82 d.P.R. 115/2002
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato per la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 4 D.M. 55/2014
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Utilizzato per determinare il compenso professionale in relazione al valore indeterminabile e alla bassa complessità della controversia.
art. 130 d.P.R. 115/2002
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha imposto la riduzione del 50 per cento del compenso liquidato al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando una procedura selettiva scolastica prevede misure compensative o dispensative per candidati con disabilità o disturbi specifici, l’amministrazione deve dimostrare documentalmente che tali misure siano state concretamente applicate secondo il piano educativo individuale o il piano didattico personalizzato.
- Se il regolamento della procedura di ammissione prevede una specifica prova attitudinale rilevante per la formazione della graduatoria, la mancata verbalizzazione o compilazione della relativa scheda impedisce di ritenere provato che la prova sia stata effettivamente svolta e vizia il provvedimento finale fondato sulla procedura.
- L’annullamento dell’esclusione o della non ammissione derivante da prove selettive illegittimamente svolte non comporta l’ammissione automatica del candidato, ma impone la rinnovazione delle prove e la conseguente rivalutazione della posizione, salvi gli eventuali effetti confermativi di un successivo esito negativo.
- Nell’impugnazione di una graduatoria, gli studenti ammessi che conseguono un’utilità dalla graduatoria sono controinteressati; la mancata notifica ad almeno uno di essi rende inammissibile la domanda nella parte riferita alle posizioni per le quali il contraddittorio non è stato integrato.
- L’impugnazione di una graduatoria mediante motivi aggiunti è tempestiva quando la graduatoria sia stata conosciuta soltanto attraverso il deposito nel processo e l’amministrazione non dimostri una precedente comunicazione, pubblicazione o conoscenza aliunde da parte del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 906/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 907/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 908/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 911/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 912/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 913/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →